15 dicembre 2013

Autolesione dell’alunno davanti a scuola - obbligo di vigilanza del personale scolastico - sussiste

Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in ipotesi di danno come nella specie cagionato dall'alunno a sè medesimo (c.d.

autolesioni), l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della medesima l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni (v. Cass., 15/2/2011, n. 3680).

La scuola è pertanto tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all'uopo necessari, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso (v. Cass., 8/2/2012, n. 1769), sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche, di cui abbia a qualsiasi titolo la custodia, messe a disposizione per l'esecuzione della propria prestazione (v. Cass., 15/2/2011, n. 3680; Cass., 6/11/2012, n. 19160).

Ivi ricompreso pertanto il cortile antistante l'edificio scolastico, del quale la scuola abbia la disponibilità e ove venga consentito il regolamentato accesso e lo stazionamento degli utenti, e in particolare degli alunni, prima di entrarvi (come rimasto dai giudici di merito pacificamente accertato nel caso, essendo l'ingresso dotato di cancello la cui apertura e chiusura veniva effettuata dal personale della scuola).

L'istituto è dunque tenuto ad osservare obblighi di vigilanza e controllo con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, dovendo adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi.

E' in altri termini tenuto a mantenere la condotta diligente dovuta (nel senso che trattasi di "contratto di protezione", in base al quale, tra gli interessi da realizzarsi da parte dell'istituto scolastico rientra quello alla integrità fisica dell'allievo, con conseguente risarcibilità dei danni da autolesione dal medesimo sofferti v. peraltro Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 577. V. altresì Cass., 28/8/2009, n. 18805) secondo criteri di normalità, da apprezzarsi in relazione (anche) alla sua capacità tecnico- organizzativa (cfr., con riferimento al medico e alla struttura ospedaliera, Cass., 13/4/2007, n. 8826).

Il normale esito della prestazione dipende allora da una pluralità di fattori, tra cui l'organizzazione dei mezzi adeguati per il raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, secondo un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso.

Al riguardo, si noti, la scuola è tenuta ad un comportamento diligente consentaneo alle condizioni di tempo e di luogo, a fortiori in considerazione della circostanza che in presenza di una situazione di pericolo i minori, se lasciati soli, possono compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi, come appunto nella specie, essendo rimasto accertato che "sussisteva la... situazione pericolosa del locale per riscaldamento seminterrato, non protetto da idonee recinzioni".

Ne consegue che, in caso di danno da lesioni conseguente a sinistro avvenuto nei locali e pertinenze scolastiche, l'attore deve provare che tale danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre l'istituto ha l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a sè non imputabile.

All'istituto incombe allora di dare in particolare la prova di avere adottato, in relazione alle condizioni della cosa e alla sua funzione, tutte le misure idonee ad evitare il danno, e che il danno si è ciononostante verificato per un evento non prevedibile nè superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alle circostanze concrete del caso (v. Cass., 24 maggio 1997, n. 4632).

Va per altro verso osservato che, diversamente da quanto sostenuto dall'odierno ricorrente, lo svolgimento del rapporto si estende a tutto il tempo in cui l'alunno "fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni", e pertanto, come correttamente affermato dalla corte di merito nell'impugnata sentenza, sin dal momento in cui "con l'apertura dei cancelli" risulta "consentito l'ingresso e la permanenza degli alunni nel detto piazzale antistante la scuola", e cioè all'interno della pertinenza scolastica messa a disposizione dalla scuola dei fruitori della propria complessa prestazione contrattuale.

Orbene, dei suindicati principi la corte di merito ha nell'impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.

Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 4 ottobre 2013 n. 22752


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