10 novembre 2013

Spetta al consumatore provare i vizi, il nesso causale ed il danno da lesioni derivanti da elettrodomestico.

I quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente, giacchè esprimono, nella sostanza, un'unica censura: e cioè che i giudici di appello abbiano considerato domanda "nuova" - ritenendola come tale inammissibile, avuto riguardo all'originaria domanda riconducibile all'art. 2043 c.c. - la richiesta di applicazione della normativa di cui al d.P.R. 224 del 1988, ora recepita nel D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, artt. da 114 a 127, (c.d. Codice del Consumo): richiesta, pacificamente formulata dall'odierna ricorrente, per la prima volta, nella comparsa conclusionale in appello, sul presupposto che, in esito alla seconda c.t.u. svolta in quel grado del giudizio, fossero emersi tutti gli elementi integrativi della responsabilità del produttore.

Al riguardo è assorbente, rispetto a ogni altra considerazione, il rilievo della carenza di interesse all'accoglimento dei motivi all'esame, atteso che la Corte di appello - pur muovendosi nella logica dell'inammissibilità della mutatio libelli - ha evidenziato che la mancata dimostrazione del difetto dell'utensile consentiva di escludere la configurabilità anche della non vagliata ipotesi di responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 224 del 1988 (cfr. pag. 20 della sentenza). Tale argomentazione - lungi dal porsi in contraddizione con il principale rilievo di inammissibilità, come pretenderebbe parte ricorrente rappresenta la logica conseguenza delle argomentate conclusioni cui la Corte di appello è pervenuta in punto di assenza di prova della riferibilità causale dei danni subiti dall'attrice ad un difetto del prodotto.

Valga considerare che la speciale azione di cui al D.P.R. n. 224 cit., configura una forma di tutela residuale e speciale rispetto a quella accordata dall'art. 2043 c.c., la quale prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza della "difettosità" del prodotto, segnatamente richiedendo l'art. 8 del cit. D.P.R. che "il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno".

E' ben vero che il concetto di difetto assunto dal D.P.R. n. 224 del 1988, è riconducibile non solo al difetto di fabbricazione, ma anche alle ipotesi dell'assenza o carenza di istruzioni, risultando strettamente connesso al concetto di sicurezza, piuttosto che a quella di "vizio" del prodotto; senonchè, nel caso all'esame - esclusa la carenza informativa, in quanto neppure allegata dall'odierna ricorrente nel giudizio di merito - la diversa qualificazione della domanda non gioverebbe, comunque, a parte ricorrente, una volta che risulta esclusa (per quanto si andrà a dire di seguito) anche l'esistenza di un difetto di fabbricazione eziologicamente riconducibile all'evento dedotto in giudizio.

I suddetti motivi vanno, quindi, rigettati.”.

Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 6 agosto 2013 n 18654


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