10 novembre 2013

Locazione: nessun indennizzo per le migliorie se escluso

Il motivo è, però, inammissibile anche sotto il profilo della denuncia di violazione e falsa applicazione dell'art. 1592 c.c., posto che esso - anche in disparte l'inidonea formulazione del quesito che lo assiste - muove dall'erroneo presupposto che in base alla sentenza parziale del 2002 del Tribunale di Messina, passata in giudicato, la distinzione tra opere eseguite in forza del contratto di locazione ed opere eseguite successivamente alla conclusione del contratto e nel corso del relativo rapporto dovesse inevitabilmente condurre ad escludere che per quest'ultime potesse valere la disciplina del programma negoziale.

Tale assunto - che, peraltro, prescinde del tutto dalla successiva sentenza definitiva dello stesso Tribunale di Messina e, dunque, dall'effettiva portata del giudicato - è, in ogni caso, smentito dalla stessa decisione parziale evocata, nella quale (come si legge nel medesimo ricorso) è affermato: "Appare controverso se la rinuncia all'indennità per migliorie stabilita nel contratto possa riguardare anche le future opere ed innovazioni non descritte nel contratto medesimo ma che potranno risultare eseguite nel 1999, e cioè a distanza di 8 anni dalla stipula del contratto di locazione, cosi come è controverso se i locatori, a fronte di tali migliorie, abbiano espresso il loro consenso, sia pure tacito, non risultando in atti alcuna manifestazione di protesta e di contestazione".

Sicchè, ciò che la Corte di appello ha ritenuto è proprio la sussistenza di una rinuncia all'indennità per migliorie per le opere eseguite nel 1999 siccome regolata dalle stesse parti del contratto di locazione, in forza delle rispettive clausole recate dagli artt. 4 e 7. Si tratta, dunque, di statuizione che, nella sua portata, non è stata aggredita dal motivo di impugnazione, il quale ha invece indugiato su una diversa e non pertinente ricostruzione della ratio decidendi, adducendo poi la rilevanza della disciplina di cui all'art. 1592 cod. civ. e di un asserito consenso, per fatti concludenti, prestato dai locatori all'esecuzione delle predette opere.”.

Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 6 agosto 2013 n. 18665


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