17 novembre 2013

Se manca l’avviso, il custode del parcheggio risponde del furto

Le Sezioni Unite di questa Corte - n. 14319 del 2011 - dopo un' attenta disamina del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 7, comma 1, lett. f) ricognitivo e confermativo delle disposizioni già contenute nel D.P.R. 393 del 1959 (art. 4, come modificato dalla L. n. 122 del 1989, art. 15),

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ha affermato il seguente principio di diritto:" L'istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 7, comma 1, lett. f), (C.d.S.), non comporta l'assunzione dell'obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l'avviso "parcheggio incustodito" è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (art. 1326 c.c., comma 1, e art. 1327 cod. civ.), perchè l'esclusione attiene all'oggetto dell'offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. (senza che sia necessaria l'approvazione per iscritto della relativa clausola, ai sensi dell'art. 1341 c.c., comma 2, non potendo presumersene la vessatorietà)" - che l'utente può non accettare non essendo privo di alternative (Corte Costituzionale n. 66 del 2005).

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Pertanto, onde applicare il surrichiamato principio della sentenza a Sezioni Unite, l'unica peculiarità rilevante del contratto concluso tra le parti che nella fattispecie è equivoca è se il contenuto del regolamento, contenente l'esclusione dell'obbligo della custodia del veicolo, era apposto all'esterno o all'interno della struttura, avendo al riguardo la sentenza impugnata affermato, a pag. 7, che il regolamento contenente l'offerta di parcheggio incustodito era esposto all'entrata dell'area, posta in prossimità della stazione metropolitana di (OMISSIS) e contraddittoriamente, a pagg. 8 e 9 della stessa sentenza - in linea con pag. 8 del ricorso, che richiama all'uopo le fotografie comprovanti che il regolamento era posto all'entrata del parcheggio, in punti strategici, esaminate in altre sentenze che hanno escluso la responsabilità per furti di altre auto verificatisi nella medesima area - che "il contenuto del regolamento era affisso all'interno della struttura", e perciò l'intenzione dell'amministrazione di escludere l'obbligo di custodia del veicolo era irrilevante giuridicamente, non essendo consentito "all'utente di acquisirne la preventiva conoscenza", sì da equiparare l'intenzione dell'amministrazione ai motivi che inducono le parti alla stipula di un contratto, giuridicamente irrilevanti.

Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 24 settembre 2013 n. 21831


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