Procedendo, quindi, all'esame del ricorso principale con l'unico motivo - rubricato "violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c." - la ricorrente deduce l'errore in cui sarebbe incorsa la Commissione Regionale lombarda per avere ritenuto necessaria la delega del messo comunale senza considerare che il messo di conciliazione rientra, comunque, nell'apparato del Comune sicchè l'Amministrazione finanziaria legittimamente può richiedere che la notificazione di un atto tributario venga eseguita da un messo di conciliazione, quale appartenente alla più ampia categoria dei messi comunali, senza la necessità di alcuna delega specifica.
Il motivo è fondato alla luce dei principi già fissati da questa Corte (Cass. n.5654 del 17/04/2001) secondo cui il messo di conciliazione, pur facendo parte di un ufficio statale (ora soppresso - L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 3) e, pur essendo sottoposto alla sorveglianza del relativo titolare (giudice conciliatore) ex art. 256 del R.D. n. 2271 del 1924, rientra, tuttavia, nell'apparato organizzativo del Comune, ed il rapporto di detto messo, che non sia già dipendente del Comune, ed il Comune medesimo, astrattamente configurabile sia in regime di autonomia che in regime di subordinazione, assume, nella seconda ipotesi, la natura di rapporto di pubblico impiego, sicchè l'amministrazione finanziaria dello Stato, avvalendosi della facoltà concessale dall'ordinamento positivo - sulla base del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 1, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. a, - può richiedere che la notificazione di un atto tributario sia eseguita da un messo di conciliazione, quale appartenente alla più ampia categoria dei messi comunali. Ed ancora (Cass.n.11062 del 12/05/2006) che "le modalità di notifica previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, non comportano alcuna distinzione fra i messi di conciliazione e i messi comunali, appartenendo il Messo di conciliazione all'apparato organizzativo del Comune (qualora non ne sia già un dipendente), collegato al Comune stesso da un rapporto di pubblico impiego, sicchè l'Amministrazione dello Stato, avvalendosi della facoltà concessale dall'ordinamento positivo (D.P.R. n. 633 del 1973, art. 56, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60) può richiedere che la notificazione di un atto tributario sia eseguita da un messo di conciliazione, quale appartenente alla più ampia categoria dei messi comunali (conf. Cass. n. 3594/94; id. n. 5654/01).
Corte di cassazione – Sezione tributarie – Sentenza 2 ottobre n. 22517
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