10 novembre 2013

Per lo scontro violento in piazza contro le forze dell’ordine nessuna attenuante per i manifestanti partecipanti.

Anche il secondo motivo è infondato. Come è noto, l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, inerisce ad una serie di situazioni, legate a fattori ambientali, di tempo e di luogo, o personali, a causa dei quali la vittima viene a trovarsi in condizioni in cui non può adeguatamente difendersi nè essere difesa. Per la sussistenza dell'aggravante, peraltro, non si richiede, avuto riguardo alla lettera della legge, che la pubblica o privata difesa sia del tutto impossibile ma solo che essa risulti ostacolata (Sez. 1^ 18-3-1993 n. 7249, rv. n. 197541). Orbene, nel caso in disamina, dal plesso argomentativo costituito dalla saldatura tra gli apparati motivazionali delle sentenze di primo e di secondo grado si evince che l'imputato ha approfittato della circostanza inerente al verificarsi dei fatti di violenza nello stesso luogo ove era in corso la manifestazione pacifica di un rilevante numero di persone e delle connesse difficoltà di reazione da parte delle Forze dell'ordine, che erano nella necessità di evitare il coinvolgimento di soggetti estranei alle violenze nonchè l'ulteriore danneggiamento di beni pubblici e privati. Trattasi, come si vede, di una motivazione precisa, fondata su specifiche risultanze processuali e del tutto idonea a illustrare l'itinerario concettuale esperito dal giudice di merito. La situazione descritta dalla Corte territoriale integra senz'altro gli estremi dell'aggravante in disamina, per la sussistenza della quale non si richiede che la situazione ostacolante sia stata posta in essere dall'agente o creata ad arte: essa può anche essere insorta occasionalmente e comunque indipendentemente dalla volontà dell'agente. Occorre però che, come nel caso sub iudice, le condizioni di tempo, di luogo o di persona abbiano, in concreto, effettivamente ostacolato la possibilità di difesa, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle medesime a favorire la commissione del reato (Sez. 1^ 25-5-1987, Arena, Cass. pen. 1988, 1630).

In merito all'attenuante di cui all'art. 62 n. 3 cp, occorre tener presente che per "folla in tumulto" deve intendersi una riunione imponente e disordinata di individui che, per un concorso di emozioni, reagiscano in modo violento (Sez. 5^ 27-2-1990, Calafgrossi Cass. pen. 1991, 1766). Conseguentemente, l'attenuante in esame è configurabile allorchè ricorrano tre presupposti: 1) una moltitudine di persone addensate in un determinato luogo e agitate da passioni che determinino uno stato di eccitazione violenta collettiva; 2) la presenza, in mezzo alla folla, del soggetto agente che non abbia avuto, in precedenza, intenzione di commettere l'illecito; 3) un nesso di causalità psichica tra la suggestione emanata dalla folla e la condotta illecita (Sez. 1^ 11-1-1988, Marcioni, rv. n. 179472; Sez. 1^ 30-5-1977, D'Iglio, Cass. pen. 1979, 38). Questi ultimi due presupposti non sono ravvisabili nel caso in disamina, secondo quanto si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, poichè i giudici di merito hanno evidenziato come l'imputato sia stato chiaramente notato dagli operanti mentre, insieme ad un nutrito gruppo di giovani, poneva in essere un vero e proprio attacco armato, mediante l'utilizzo di picconi, spranghe, sassi e sanpietrini, nei confronti delle Forze dell'ordine ; e come egli abbia proseguito in tale condotta anche allorquando rimase isolato dagli altri componenti del gruppo. Una simile condotta - sottolinea il giudice a quo - non costituisce l'effetto della concomitanza occasionale di plurime e separate iniziative di singoli soggetti ma il prodotto di un'azione concertata tra i violenti, che avevano evidentemente già deciso la strategia inerente alle azioni di danneggiamento e agli attacchi alle Forze dell'ordine, come dimostrato anche dal preciso posizionamento dei gruppi su tre fronti, opposti alle zone presidiate. Nè è stato specificato dalla difesa a che punto del pomeriggio e per quale suggestivo sommovimento della folla l'imputato si sia indotto a trasformare l'asserita pacifica sfilata di protesta nell'atteggiamento violento ritratto nelle fotografie in atti.

Corte di cassazione – Sezione VI penale – Sentenza 16 luglio 2013 n. 30540

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