Dica, pertanto, conclude la ricorrente, l'Ecc.ma Corte di Cassazione se, in forza del combinato disposto dell'art. 540 c.c., comma 2, e art. 581 c.c., al coniuge superstite chiamato alla successione legittima, spetti il diritto di abitazione nella casa coniugale ed il diritto di uso degli arredi in essa contenuti e se tali diritti siano da ricomprendersi nella quota di legittima.
Il motivo è fondalo per le ragioni di cui si dirà.
La prima questione da prendere in esame è quella prospettata con il quarto motivo del ricorso principale, vale a dire il significato ed il valore del precetto di cui all'art. 540 c.c., comma 2, dettato in tema di successione necessaria, secondo cui al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli. Ora, la dottrina più attenta, che in questa sede si intende condividere, ha avuto modo di chiarire che la norma si applica anche alla successione legittima.
L'art. 584 c.c., comma 1, dettato in tema di successioni legittime, con riferimento al coniuge putativo contempla espressamente l'applicabilità della disposizione stabilita dall'art. 540, comma 2.
L'estensione dei diritti previsti da questa norma al coniuge legittimo non può essere revocata in dubbio, perchè sarebbe contrario al principio di eguaglianza che il coniuge putativo fosse trattato diversamente e in modo più favorevole rispetto al coniuge legittimo.
Lo stesso risultato per altro verrebbe assicurato interpretando correttamente, (cioè tenendo conto delle esigenze che sono poste al fondamento del) l'art. 540 c.c., comma 2, il quale prevede i diritti di abitazione e di uso in favore del coniuge superstite "anche quando concorra con altri chiamati". Ora poichè un concorso con altri chiamati può verificarsi solo con riferimento alla successione legittima o a quella testamentaria, sembra evidente che il legislatore abbia inteso stabilire che, a prescindere del tipo di successione, al coniuge superstite spettano, comunque, i predetti diritti, dettando, poi, delle regole per fare in modo che gli stessi incidono il meno possibile sulla quota di riserva degli altri legittimari. Insomma, come con l'art. 584 cc. collocato nelle norme relative alla successione legittima, il legislatore ha disciplinato la posizione del coniuge putativo anche quale legittimario, così nell'ari. 540 collocato nelle norme relative alla tutela dei legittimari, il legislatore ha dettato una disposizioni che vale anche per la successione legittima.
Pertanto, o un'interpretazione costituzionalmente orientata, dell'art. 584 cc. o un'interpretazione assiologica della normativa di cui agli artt. 581 e 540 cc, consente di affermare che anche al coniuge legittimo sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano (cfr. Cass. SSUU. N. 4847 del 27 febbraio 2013).
Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 10 settembre 2013 n. 20703
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