29 settembre 2013

Il ritiro della patente all'ubriaco in bicicletta non può essere disposto

Il Tribunale di Trento ha applicato la pena ex art. 444 c.p.p., nei confronti dell'imputato in epigrafe in ordine al reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. C, e comma 2 sexies, per essersi posto alla guida di un velocipede in stato di ebbrezza alcolica.

[...]

La normativa si applica, per effetto dell'art. 219 bis C.d.S., introdotto con la L. 15 luglio 2009, n. 94, anche quando l'illecito è stato commesso da conducente di ciclomotore. In tal caso la sospensione riguarda il certificato di idoneità alla guida. Tale ultima norma è rilevante per orientare la risoluzione del caso in esame. La novella ha esteso l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria di cui si discute al conducente di ciclomotore. La norma ha formalmente enunciato che la sospensione si applica al certificato di idoneità alla guida "posseduto" ovvero alla patente "posseduta". Risulta dunque normativamente confermata, nel suo complesso, la consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Suprema corte, secondo cui la sospensione di cui si discute può essere disposta solo quando l'imputato sia titolare di titolo abilitativo e si sia posto alla guida di veicolo che richieda uno dei titoli abilitativi per i quali la legge prevede la sospensione medesima.

La pronunzia deve essere conseguentemente annullata limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-03-2013) 06-05-2013, n. 19413


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