17 maggio 2013

I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione


I suddetti motivi si esaminano congiuntamente, perchè esprimono un'unica sostanziale censura e, cioè, che il giudice di appello abbia fatto erronea applicazione dell'art. 2710 cod. civ. da riferirsi alle scritture contabili provenienti dalla parte creditrice, anzichè applicare l'art. 2709 cod. civ., regolante gli effetti delle scritturazioni contro l'imprenditore, aventi (in tesi) valore di "prova piena", siccome riconducibili nell'ambito normativo del riconoscimento di debito.

I motivi all'esame non meritano accoglimento, ancorchè la motivazione della decisione impugnata debba essere integrata e corretta ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 4, laddove richiama l'art. 2710 cod. civ., che, nei rapporti tra imprenditori, riconosce alle scritture contabili una presunzione di attendibilità anche a favore della parte che le ha redatte, mentre, nella fattispecie, l'opposta-ingiungente reclamava la prova contro l'imprenditore delle risultanze di bilancio dal medesimo approvate.

L'erronea indicazione normativa risulta, però, inidonea a travolgere la decisione, atteso che l'art. 2709 cod. civ., nello statuire che i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore, pone una presunzione semplice di veridicità, a sfavore di quest'ultimo; pertanto, tali scritture, come ammettono la prova contraria, così possono essere liberamente valutate dal giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento probatorio, ed il relativo apprezzamento sfugge al suindicato di legittimità, se sufficientemente motivato (Cass. 22 maggio 2009, n. 11912; Cass. 25 marzo 2003, n.4329). In particolare questa Corte ha escluso che le suddette scritture possano ricondursi all'ambito dell'art. 2730 cod. civ., non consistendo necessariamente nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante e non essendo rivolte ad un'altra parte, precisando che ad esse non può neppure assegnarsi valore di presunzione assoluta, giacchè la ratio della norma di cui all'art. 2709 cod. civ. non si riconnette ad un interesse generale preclusivo della prova contraria, in mancanza del quale le presunzioni deve ritenersi abbiano sempre valore di presunzione relativa, così da essere compatibili con i principi e le garanzie sancite dagli artt. 3 e 24 Cost. (cfr. sent. n. 11912/2009 cit. in motivazione). Ne consegue che la prova che il bilancio di una società di capitali, regolarmente approvato, al pari dei libri e delle scritture contabili dell'impresa soggetta a registrazione (art. 2709 cod. civ.), fornisce in ordine ai debiti della società medesima, è affidata alla libera valutazione del giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento acquisito agli atti di causa (Cass. 26 marzo 1983, n. 2148).

Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-03-2013, n. 6547


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