10 marzo 2013

Integrità del contraddittorio e opponibilità della sentenza


La disposizione dettata dall'art. 111 cod. proc. civ. non si pone affatto in contrasto con la norma di cui all'art. 13 c.c., comma 3, dal momento che essa stabilisce che, tranne nel caso in cui il trasferimento avvenga a causa di morte, il processo prosegue tra le pari originarie, che il successore può (non deve) intervenire o essere chiamato in giudizio e che la sentenza pronunciata nei confronti del suo dante causa ha effetto anche nei suoi confronti, salve, per quanto qui interessa, le norme sulla trascrizione. Quest'ultima precisazione pone tuttavia una regola che attiene non tanto all'integrità del contraddittorio, quanto alla opponibilità della sentenza. La disposizione di cui all'art. 1113 c.c., comma 3, dettata per il giudizio divisionale avente ad oggetto beni immobili, da parte sua, individua, anche al fine di garantire la continuità delle trascrizioni nei registri immobiliari, nella trascrizione dell'atto di acquisto il momento determinante al fine di stabilire quali soggetti debbano partecipare al giudizio. Le due disposizioni si pongono pertanto, per quanto qui interessa, su due piani diversi, il che impedisce di ravvisare tra esse alcun contrasto. Non si vede, del resto, nè il motivo si spinge ad illustrarne le ragioni, perchè l'applicazione della disposizione invocata dalla ricorrente avrebbe dovuto portare il giudicante a qualificare i nuovi acquirenti come litisconsorzi necessari, dovendo semmai dirsi che essa autorizza proprio la conclusione opposta.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 03-01-2013, n. 78



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