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11 marzo 2013
Condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore di terzi convenuti in giudizio pur in assenza di alcuna domanda formulata nei confronti degli stessi chiamati
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: La condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore di terzi convenuti in giudizio pur in assenza di alcuna domanda formulata nei confronti degli stessi chiamati comporta la violazione dell'art. 91 c.p.c., e segg., in combinato disposto con l'art. 112 c.p.c..
La censura è infondata, avendo la corte territoriale fatto buongoverno dei principi dettati, sul tema della chiamata in garanzia, in materia di spese processuali, applicando alla fattispecie i principi di diritto di cui all'orientamento espresso da Cass. 12235/2003 (a mente della quale il rimborso delle spese processuali sostenute da chi sia stato chiamato in garanzia dal convenuto, legittimamente viene posto a carico dell'attore, ove questi risulti soccombente nei confronti del convenuto in ordine a quella pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia), cui il collegio intende dare continuità - non condividendosi, in argomento, il diverso principio espresso da Cass. n. 10023 del 2004, peraltro predicativa di un principio parzialmente diverso.
Cass. civ. Sez. III, Sent., 08-01-2013, n. 192
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