27 novembre 2012

Presunzioni su conti correnti cointestati


I motivi di ricorso, che essendo connessi consentono esame congiunto, si rivelano ammissibili in rapporto anche ai formulati quesiti di diritto e fondati.

Il F. aveva fondato la sua domanda restitutoria/risarcitoria sul presupposto della responsabilità della M. per appropriazione di somme che assumeva da lei indebitamente prelevate per scopi personali, dal conto corrente bancario cointestato ad entrambi ed a firma disgiunta ma in tesi aperto ed alimentato con versamenti effettuati soltanto da lui con proprio denaro.

Al rigetto di tale domanda la Corte distrettuale è pervenuta con argomentazioni estremamente sintetiche in ordine pure ai profili fattuali della vicenda ed ai prelievi in contestazione, le quali hanno anche reso superfluo verificare se fosse o meno emersa la prova di utilizzi di denaro altrui integranti appropriazione indebita. In particolare, pur ineccepibilmente richiamando il principio secondo cui la contestazione del conto corrente bancario fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto se non risulta diversamente, i giudici di merito hanno sostanzialmente ritenuto che tale presunzione non fosse stata superata e ciò essenzialmente in ragione sia dell'andamento anche temporale e dell'entità dei prelievi attuati nel tempo e sino alla chiusura del conto in questione, da ciascuno dei due coniugi cointestari e sia ravvisando una donazione indiretta in favore della cointestataria, nel cospicuo versamento iniziale ritenuto effettuato dal solo F..

Entrambe le considerate ragioni, pur inserite nel contesto coniugale, non si rivelano idonee a sostenere l'affermata conclusione negativa circa il mancato superamento della menzionata presunzione iuris tantum, che da luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio e può essere superata anche attraverso presunzioni semplici - purchè gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (in tema cfr. Cass. n. 28839 del 2008; n. 19305 del 2006; n. 5584 del 1981).

Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-11-2012, n. 19115

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