21 novembre 2012

Notificazione a procuratore trasferito


L'eccezione è fondata.

Questa Corte ha avuto modo di affermare che (v. sent. n. 14033/05) che la notificazione presso il domicilio dichiarato nel giudizio a quo della sentenza di primo grado ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, che abbia avuto esito negativo perchè il procuratore si sia successivamente trasferito altrove, non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall'albo, ovvero dagli atti processuali, come nel caso di timbro apposto su comparsa conclusionale di primo grado) anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, in quanto il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, e non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo; tale onere è infatti previsto per il domicilio autonomamente eletto, mentre l'elezione presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, costituendo pertanto onere del notificante l'effettuazione di apposite ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-10-2012, n. 18663

Nessun commento: