21 novembre 2012

Notifica a mani dell'incaricato del ritiro e presunzioni legale


Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione dell'art. 139 cod. proc. civ., il Condominio reitera il primo motivo di appello, eccependo la nullità della notifica dell'atto introduttivo, siccome effettuata a mani del portiere, senza la preventiva ricerca del destinatario della notificazione, senza far sottoscrivere al portiere l'originale dell'atto e senza dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione, a mezzo di lettera raccomandata.

Il mezzo è infondato.

Va premesso che, come si legge nella sentenza impugnata, le notificazioni al condominio, ente sfornito di personalità e autonomia patrimoniale (Cass. 7 luglio 2004 n. 12460), "possono (...) essere effettuate anche presso lo stabile condominiale, purchè esistano locali, destinati specificamente allo svolgimento ed all'organizzazione dell'attività condominiale".

Nella specie la notifica dell'atto introduttivo risulta effettuata "a mani di V.M., custode incaricato al ritiro".

Questa Corte ha affermato che, nella ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come "incaricato al ritiro", senza alcun riferimento alle funzioni connesse all'incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata, la quale per essere vinta abbisogna di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, in difetto della quale deve applicarsi il secondo comma (e non il quarto) dell'art. 139 cod. proc. civ. (Cass. 27 ottobre 2000 n. 14191; Cass. 24 novembre 2005 n. 24798).

Nella specie dunque la qualifica di custode (e non portiere) incaricato al ritiro induce a ritenere, in difetto di prova contraria, che il ricevente si sia qualificato come addetto all'ufficio del condominio e non come portiere dell'intero stabile.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-10-2012, n. 18492

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