27 novembre 2012

La volontà delle parti e modalità di svolgimento del rapporto di lavoro.


Vero è invece che la Corte territoriale si è fondata, quanto alla qualificazione del rapporto, sulla volontà manifestata dalle parti, che era quella di instaurare un regime di subordinazione, come dimostrato dalla rituale procedura di assunzione, dal rilascio delle buste paga e al regolare versamento della contribuzione.

Ciò premesso la Corte ha considerato che non vi erano elementi idonei a contraddire quella che era stata la volontà delle parti, così attenendosi alla giurisprudenza di legittimità, che impone in ogni caso di prendere atto di tale volontà ma di verificare poi che le modalità di svolgimento di fatto del rapporto fossero coerenti con la volontà manifestata, essendosi ritenuto (tra le tante Cass. n. 17455 del 27/07/2009) che In tema di distinzione tra il rapporto di lavoro subordinato e il rapporto di lavoro autonomo, le concrete modalità di svolgimento del rapporto prevalgono sulla diversa volontà manifestata nella scrittura privata eventualmente sottoscritta dalle parti, ben potendo le qualificazioni riportate nell'atto scritto risultare non esatte, per mero errore delle parti o per volontà delle stesse, che intendano usufruire di una normativa specifica o eluderla. La valutazione degli elementi probatori, ivi compresa l'interpretazione degli atti scritti, è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, insindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 31-10-2012, n. 18792


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