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30 novembre 2012
La perentorietà del termine per la notifica stabilito dal giudice nel decreto di fissazione dell'udienza
Il ricorso è fondato.
La Corte di merito ha fatto riferimento ad una pronuncia delle Sezioni Unite (n. 20604/08) circa la perentorietà del termine per la notifica stabilito dal giudice nel decreto di fissazione dell'udienza, in tema di appello e opposizione a decreto ingiuntivo nel processo del lavoro, così applicando allo speciale procedimento di cognizione regolato dalla L. n. 89 del 2001 un principio di elaborazione giurisprudenziale relativo a procedimenti impugnatori di provvedimenti giurisdizionali.
Il principio applicato è che non si può disporre la rinnovazione di una notificazione inesistente, quale sarebbe quella effettuata dal ricorrente che ometta di depositare nei termini l'avviso di ricevimento della notificazione effettuata a mezzo del servizio postale.
Tuttavia, questa Corte, superando un precedente orientamento in senso diverso, ha stabilito che, qualora la notificazione sia rimasta inefficace (perchè omessa o inesistente) o non ne venga dimostrato il perfezionamento, come nel caso della mancata produzione dell'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta, il giudice deve ordinarne la rinnovazione, stante la prevalenza del principio del giusto processo, che impone la regolare costituzione del contraddittorio (art. 111 Cost.), rispetto a quello della ragionevole durata (v. Cass. n. 8727/2011, sez. un. n. 14124/2010).
Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-11-2012, n. 19352
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