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27 novembre 2012
Il c.d. minimale contributivo.
Il ricorso principale è fondato e va pertanto accolto.
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità è del tutto costante sin dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 11190 del 29 luglio 2002, la quale ha affermato il principio secondo cui l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cd. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dal D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, art. 1 (convertito in L. 7 dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost. (cd. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione (da ultimo, Cass. n. 16 del 5 gennaio 2012).
La sentenza impugnata non ha deciso in modo conforme a tale principio di diritto e va, pertanto, cassata.
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-11-2012, n. 18915
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