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27 novembre 2012
A chi spetta il potere di rappresentare la società commerciale di persone dopo la cancellazione ?
Il primo motivo del ricorso pone il quesito relativo a chi spetti il potere di rappresentare la società commerciale di persone dopo la cancellazione, questione che si inquadra nell'ambito del più generale problema degli effetti della cancellazione delle società commerciali di persona;
- le S.U., con le sentenze del 22 febbraio 2010, nn. 4060, 4061 e 4062 -superando il precedente orientamento di questa Corte, affermatosi prima della riforma del diritto societario e secondo cui l'estinzione della società si verificava nel momento della completa definizione dei rapporti con i terzi - hanno statuito che una lettura costituzionalmente orientala dell'art. 2495 c.c., comma 2, come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4 nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza dal 1 gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore;
- in tale nuova prospettiva, recentemente le Sezioni Unite sono state investite della questione di massima di particolare importanza degli effetti della cancellazione della società, con riferimento, in particolare, all'esistenza - all'atto dell'estinzione - di eventuali rapporti ancora pendenti delle predette società ovvero di sopravvenienze attive o passive o di altri rapporti comunque collegati al patrimonio societario in astratto estinto e concretamente ancora in vita (Cass. sez. 1, O.I., 18 giugno 2012, n. 9943);
- risulta evidente che la questione rimessa alle Sezioni Unite è rilevante anche nel presente giudizio, in cui - più specificamente - si pone il problema, strettamente ad essa connesso, relativo all'individuazione del soggetto cui spetti la titolarità dei poteri rappresentativi della società commerciale di persone cancellata dal registro delle imprese;
Cass. civ. Sez. II, Ord., 05-11-2012, n. 18905
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