27 novembre 2012

Dispositivo e motivazione della sentenza: il primo cristallizza il tutto.


Come ribadito, tra le ultime, nella pronuncia 21885/2010, è infatti ius receptum che nel rito del lavoro il dictum si esprime nel dispositivo della sentenza letto in udienza, il quale assume rilevanza autonoma in quanto contenente gli elementi del comando giudiziale che non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione (cfr. ex plurimis: Cass. 279/1996; Cass. 9131/1992; Cass. 505/1938); il principio dell'interpretazione del dispositivo della sentenza mediante motivazione (Cass. 5337/2007), benchè applicabile anche nel rito del lavoro, inoltre, non può sanare contrasti irriducibili fra motivazione e dispositivo dovendo in tal caso darsi la prevalenza al secondo che, acquistando pubblicità con la lettura fattane in udienza, cristallizza stabilmente la statuizione emanata nella concreta fattispecie (Cass. 10095/1998).

Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-11-2012, n. 18929


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