27 novembre 2012

Credito risarcitorio spettante all'espropriato.


Il ricorso è fondato.

Non è anzitutto esatto che la giurisprudenza di questa Corte sia divisa in due diversi indirizzi per la individuazione della data di irreversibile trasformazione del fondo privato (dal quale far decorrere anche la prescrizione del credito risarcitorio spettante all'espropriato): poichè fin dalle prime pronunce sulla c.d. occupazione espropriativa (cfr. Cass.2369/1985;2872/1985; sez.un. 1464/1983;3940/1988 ecc.),cui non ha fatto attenzione la Corte territoriale, ha distinto l'ipotesi in cui la radicale trasformazione dell'immobile si realizza durante il protrarsi di una situazione di detenzione illegittima, da quella in cui si verifica invece nel corso del periodo in cui l'utilizzazione del bene è autorizzata da un decreto di occupazione. Ha costantemente avvertito che in tal caso (e solo in tal caso),a differenza del primo, il momento consumativo dell'illecito deve essere differito alla scadenza dell'occupazione legittima: perchè tutto quanto sì produce durante il periodo suddetto ha, per definizione, il carattere della legittimità ed è quindi improduttivo di danno nei termini di cui all'art. 2043 c.c..

Nella fattispecie, la sentenza impugnata ha riconosciuto che l'asserito evento ablativo si è realizzato nel corso dell'anno 1985, durante il periodo di occupazione temporanea, allorchè il fondo era legittimamente detenuto dal comune in base al decreto 17 dicembre 1984; sicchè, tenuto conto che il verbale di immissione in possesso recava la data del 21 gennaio 1985,e che l'occupazione era autorizzata per un periodo di tre anni, prorogati ex legge di altri due dal D.L. n. 54 del 1987, art. 14 (conv., nella L. n. 47 del 1988), la stessa andava a scadere il 21 gennaio 1990: dalla quale conseguentemente è iniziato a decorrere il termine di prescrizione, subito interrotto (definitivamente) dalla citazione introduttiva del presente giudizio.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-11-2012, n. 18936


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