30 novembre 2012

Ancora alle SS.UU. l'impugnazione delle delibere assembleari.


Tale censura pone all'esame di questa Corte una questione di carattere generale e, cioè, se l'impugnazione, avverso la sentenza di primo grado relativa all'annullamento di una delibera condominiale, sia validamente proposta anche con ricorso e non con atto di citazione e, ad un tempo, se proposta con ricorso, per la tempestività dell'appello, debba farsi riferimento alla data della notifica del ricorso, oppure, a quella del deposito dello stesso in cancelleria.

A questo riguardo, questa S.C. si è pronunciata sui punti che seguono secondo alcune pronunce nei procedimenti nei quali l'appello, in base al principio di cui all'art. 342 cod. proc. civ., va proposto con citazione, ai fini della "vocatio in ius", vale la regola della conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Ne consegue che se, erroneamente, l'impugnazione, anzichè con citazione, venga proposta con ricorso, per stabilirne la tempestività occorre avere riguardo, non alla data di deposito di quest'ultimo, ma a quelli in cui lo stesso risulta notificato alla controparte, unitamente al provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza (Cass. N. 4498 del 2009). In altre parole, il deposito del ricorso anche se tempestivo non è idoneo alla costituzione di un valido rapporto processuale, il quale richiede che l'atto recettizio di impugnazione venga portato a conoscenza della parte nel termine perentorio di cui agl•i artt. 325 o 327 c.p.c., nella forma legale della notificazione e nel luogo indicato nell'art. 330 c.p.c., tale che l'eventuale sanatoria di tale atto nullo è ammissibile soltanto a condizione che non si sia verificata medio tempore alcuna decadenza che abbia determinato il passaggio in giudicato della sentenza e, quindi, l'inammissibilità dell'appello.

A tale giurisprudenza si è correlata quella secondo cui nei casi in cui l'appello si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria, esso deve avvenire nel termine di legge, cosicchè è inammissibile ove sia proposto con citazione notificata, ma non deposita nei termini (ex multis: Cass. n. 21116 del 2001).

Più recentemente, le SS.UU. di questa Corte, con la pronuncia n. 8491 del 2011 in tema di condominio negli edifici, hanno stabilito che le impugnazioni delle delibere dell'assemblea, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 163 cod. proc. civ., vanno proposte con citazione, non disciplinando: l'art. 1137 cod. civ., la forma di tali impugnazioni; possono, comunque, ritenersi valide le impugnazioni proposte impropriamente con ricorso, semprechè l'atto risulti depositato in cancelleria entro il termine stabilito dall'art. 1137 citato. La Suprema Corte di legittimità ha ritenuto che l'adozione della forma del ricorso non esclude l'idoneità al raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto processuale, che sorge già mediante il tempestivo deposito in cancelleria, mentre estendere alla notificazione la necessità del rispetto del termine non risponde ad alcuno specifico e concreto interesse del convenuto, mentre grava l'attore di un incombente il cui inadempimento può non dipendere da una sua inerzia, ma dal tempo impiegato dall'ufficio giudiziario, dalla pronuncia del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.

Tale affermazione di principio della Corte attiene, però, ad una diversa fattispecie, considerato che riguarda l'impugnazione delle delibere assembleari e dunque l'atto di instaurazione del giudizio di primo grado tuttavia il principio espresso potrebbe trovare una generalizzazione posto che in ossequio al principio processuale della conservazione degli atti, l'impugnazione della sentenza di primo grado in tema di delibera condominiali è da ritenersi egualmente ammissibile.

Rivestendo tale questione, così come quella della forma che deve assumere l'appello avverso le sentenze emesse in materia di delibere condominiali, il carattere di particolare importanza, il Collegio ravvisa l'opportunità della trasmissione degli atti al Primo Presidente affinchè valuti l'opportunità di rimessione della causa alle Sezioni Unite, ove condivida l'esigenza di una risposta nomofilattica al più alto livello sulla questione.

Cass. civ. Sez. II, Ord., 09-11-2012, n. 19534

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