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09 ottobre 2012
Responsabilità del notaio
"Pertanto, il notaio ricorrente ha dedotto che l'elevato numero di formalità da consultare nel registro generale avrebbe reso eccessivamente onerosa la sua prestazione.
Al riguardo, merita di essere citato l'orientamento richiamato dal ricorrente, secondo cui, se "non può contestarsi che costituisce obbligo del notaio consultare anche il registro generale per il periodo successivo all'aggiornamento del registro particolare, non può ugualmente dubitarsi che tale obbligo sussista con riferimento alle ipotesi in cui tale mancato aggiornamento riguardi un limitato periodo di tempo, non potendo pretendersi che il notaio consulti migliaia di formalità" (Cass. n. 7261/2003. resa in fattispecie in cui dalla sentenza impugnata risultava che l'ipoteca, pur essendo stata inserita nel registro generale il 4 gennaio 1986, non era reperibile tino al 18 aprile 1988 - non si comprendeva se per mancato aggiornamento del registro particolare, oppure per mancato aggiornamento delle tavole alfabetiche. come sembrava sostenere nell'occasione il notaio -, per cui occorreva chiarire per quale motivo il notaio rogante fosse da ritenere in colpa per non avere consultato il registro particolare con riferimento a periodo superiore a due anni e due mesi antecedenti la data della stipula).
Proprio per individuare l'ambito della diligenza esigibile dal professionista, allora, nella fattispecie si deve avere riguardo non solo all'estensione (quantitativa e temporale) degli accertamenti e delle visure esperibili, ma è fondamentale indirizzare l'indagine sulla regolarità delle registrazioni. In altri termini: non è intensificando gli accertamenti che si riesce a trovare qualcosa che non sia stato correttamente pubblicato. In proposito, va richiamato quanto precisato da questa Corte nella giurisprudenza pur richiamata, per altro verso, nella sentenza impugnata. Infatti, Cass. n. 15183 del 2004 ha affermato che "..non possono ritenersi irrilevanti, sotto il profilo della responsabilità, tutte quelle irregolarità che sono destinate a rendere infruttuose eventuali ricerche del titolo reso pubblico. Ora, poichè la trascrizione sui registri immobiliari è informata al criterio della ricerca per nome ("rubrica dei cognomi" sulla "tavola alfabetica") del soggetto a cui ai riferisce, essendo le modalità pratiche di attuazione della pubblicità immobiliare impiantate su base personale (Cass. 22.4.1997 n. 3477; 1.12.1995 n. 12429), che consente di effettuare le visure delle note di trascrizione solo sulla base degli esatti dati di identificazione delle persone, qualora, per errore della Conservatoria, la trascrizione, ancorchè la nota sia stata correttamente redatta, venga registrata a carico di altra persona diversa dall'effettivo alienante dell'immobile, e quindi imputata in un diverso, conto individuale, ciò può in conseguenza comportare per il terzo in buona fede (che non ha l'onere di esaminare altri atti o documenti ovvero il Registro (Generale d'ordine) l'infruttuosità della ricerca del titolo reso pubblico (cfr. Cass. 02/02/2000, n. 1135, che tuttavia pare giungere a ritenere la stessa invalidità della trascrizione). Tale evenienza, quindi, non esclude da responsabilità il comportamento del conservatore, sia pure nei limiti di cui all'art. 232 bis disp. att. c.c., ovvero del Ministero a norma della L. n. 22 del 1983, art. 6 (secondo cui: "Il Ministero delle finanze è responsabile dei danni cagionati, anche senza dolo o colpa grave, dal conservatore dei registri immobiliari dopo il 24 novembre 1973").
Infatti, l'art. 2679 c.c., comma 2 statuendo che il conservatore deve tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge, tra cui, ai sensi del R.D. n. 2130 del 1874, anche la tavola alfabetica e la rubrica dei cognomi, pone a carico del conservatore un obbligo di corretta tenuta di tali registri, con la conseguenza che, se tanto non avviene, il soggetto che ha subito un danno da tale comportamento deve essere risarcito" (sentenza citata, in motivazione).
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte territoriale non poteva limitarsi ad affermare che era lampante nella fattispecie la responsabilità del notaio.
Infatti, le affermazioni in diritto che precedono tale apodittico rilievo si limitano a riferire gli orientamenti giurisprudenziali di questa S.C. in tema di obblighi professionali del notaio e ne estendono il dovere degli accertamenti sulla libertà del bene (senza limiti di tempo) anche oltre il registro particolare. Inoltre, i giudici di appello non hanno tenuto conto dell'atteggiarsi di detto dovere desumibile dagli altri principi giurisprudenziali sopra richiamati (v. precedenti punti 7.4.2 e 7.5.) e, soprattutto, dalle circostanze del caso concreto.
Ne deriva che la motivazione: relativa all'accertamento della violazione agli obblighi professionali del notaio dovrà verificare se si tratti di fattispecie in cui si debba stabilire l'ambito di esigibilità della condotta in presenza di uno "sviamento" determinato da irregolare (e non da ritardata) registrazione della formalità."
Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-09-2012, n. 16549
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