30 ottobre 2012

Provvedimenti diversi dalla sentenze impugnabili in cassazione: presupposti


Benvero, prescindendo dai recenti approdi in materia di overruling (Cass., sez. un., n. 15144 del 2011), deve richiamarsi il principio secondo cui i provvedimenti giurisdizionali emessi in forma diversa dalla sentenza sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., soltanto quando presentino, per la loro disciplina ed il loro contenuto, i caratteri della definitività e della decisorietà, ossia quando costituiscano, per quanto attiene al primo profilo, provvedimenti rispetto ai quali non sia previsto alcun altro rimedio, e siano diretti, con riferimento al secondo requisito, alla risoluzione di una controversia su diritti soggettivi o "status", con piena attitudine a produrre, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale, così che la loro eventuale ingiustizia comporterebbe per le parti un pregiudizio definitivo ed irreparabile ove non fosse loro consentito quel controllo di legittimità garantito dalla norma costituzionale richiamata.

Tanto premesso, deve porsi in evidenza come l'ordinanza in esame, in quanto provvedimento di natura istruttoria, di per sè revocabile e privo del carattere della decisorietà, non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (Cass., 28 giugno 2011, n, 14331; Cass., 8 giugno 2001, n. 7772).

Cass. civ. VI - 1, Ord., 11-10-2012, n. 17379

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