Sito di informazione giuridica a fini divulgativi. Segui il "blawg" dell'Avv. Maurizio Storti, Avvocato Cassazionista. Il blawg (o legal blogging) nato dall'unione delle due parole "blog" e "law" è finalizzato ad agevolare la comprensione, per tutti gli utenti interessati, dei temi di diritto e delle vicende "legali" così come fotografate dalla Corte di Cassazione, dalle Corti e dai Tribunali di merito i quali, con il loro diritto c.d. vivente, integrano le norme scritte.
30 ottobre 2012
Provvedimenti diversi dalla sentenze impugnabili in cassazione: presupposti
Benvero, prescindendo dai recenti approdi in materia di overruling (Cass., sez. un., n. 15144 del 2011), deve richiamarsi il principio secondo cui i provvedimenti giurisdizionali emessi in forma diversa dalla sentenza sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., soltanto quando presentino, per la loro disciplina ed il loro contenuto, i caratteri della definitività e della decisorietà, ossia quando costituiscano, per quanto attiene al primo profilo, provvedimenti rispetto ai quali non sia previsto alcun altro rimedio, e siano diretti, con riferimento al secondo requisito, alla risoluzione di una controversia su diritti soggettivi o "status", con piena attitudine a produrre, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale, così che la loro eventuale ingiustizia comporterebbe per le parti un pregiudizio definitivo ed irreparabile ove non fosse loro consentito quel controllo di legittimità garantito dalla norma costituzionale richiamata.
Tanto premesso, deve porsi in evidenza come l'ordinanza in esame, in quanto provvedimento di natura istruttoria, di per sè revocabile e privo del carattere della decisorietà, non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (Cass., 28 giugno 2011, n, 14331; Cass., 8 giugno 2001, n. 7772).
Cass. civ. VI - 1, Ord., 11-10-2012, n. 17379
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento