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30 ottobre 2012
La competenza in caso di separazione personale
Deve invero trovare applicazione il principio, già affermato da questa Corte, e recentemente ribadito (Cass., 4 agosto 2011, n. 16957), secondo cui, ai fini dell'individuazione del tribunale competente per territorio sulla domanda di separazione personale dei coniugi, tale luogo deve essere identificato con l'ultima residenza comune dei coniugi, non potendosi ricorrere al foro subordinato della residenza o del domicilio della parte convenuta, sulla base di una applicazione estensiva della sentenza 23 maggio 2008, n. 169 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. 1 dicembre 1970, n. 898 , art. 4, comma 1 - nel testo sostituito dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3 bis, convertito con emendamenti, in L. 14 maggio 2005, n. 80 - limitatamente alle parole "del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero in mancanza", per manifesta irragionevolezza, data la normale cessazione della convivenza, secondo "l'id quod plerumque accidit".
Tanto premesso, deve osservarsi che l'esplicito riferimento, nel ricorso in esame, all'abbandono del "tetto coniugale" da parte della moglie induce a ritenere che sia incontestabile nel caso la sussistenza di una casa comune - ubicata nel circondario del Tribunale di Forlì - dei coniugi, ragion per cui non può trovare applicazione il criterio del luogo di residenza o domicilio della parte convenuta, in quanto il riferimento letterale alla mancanza "dell'ultima residenza comune dei coniugi", contenuto nell'art. 706 c.p.c., non lascia dubbi sulla correttezza dell'interpretazione di tale norma recepita nel provvedimento impugnato.
Cass. civ. VI - 1, Ord., 11-10-2012, n. 17382
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