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30 ottobre 2012
Regolamento di competenza del G.E.: inammissibile.
Deve viceversa condividersi il rilievo di inammissibilità fondato sull'intrinseca improponibilità del regolamento di competenza avverso il provvedimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione nell'esercizio dei suoi poteri di gestione dello svolgimento del processo esecutivo.
Deve in proposito ribadirsi l'orientamento ormai consolidato di questa Corte, che il Collegio condivide ed al quale intende dare continuità, secondo cui tale provvedimento, sia esso affermativo o negativo della competenza, deve ricevere il normale trattamento dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione ed è, quindi, suscettibile di essere impugnato attraverso il mezzo con cui la parte del processo esecutivo può provocare l'intervento della giurisdizione cognitiva sull'operare del giudice dell'esecuzione, cioè l'opposizione agli atti esecutivi (Cass., 30 agosto 2004, n. 17444; Cass. 23 luglio 2010, n. 17452; Cass., 26 luglio 2011, n. 16292).
A tale conclusione la Corte è pervenuta considerando che "la competenza ai sensi dell'art. 26, non è nient'altro che un requisito che concerne il quomodo dell'esecuzione e che, quindi, il provvedimento che la neghi o l'affermi è provvedimento certamente riconducibile all'ambito dell'art. 617 c.p.c., comma 2. In presenza di un rimedio generale contro i provvedimenti del giudice dell'esecuzione inerenti il quomodo della pretesa esecutiva, una diversa soluzione, che prescinda dal meccanismo dell'attivazione di un controllo tramite un procedimento cognitivo, qual'è l'opposizione agli atti, dovrebbe rinvenire non solo una qualche giustificazione sul piano logico in generale, ma trovarla, inoltre, sul piano dei principi ed all'uopo il ricorso alla categoria generale della c.d. sentenza in senso sostanziale per qualificare come tale il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 487 c.p.c., quindi, nell'esercizio della giurisdizione esecutiva, si palesa non soltanto privo di alcun appiglio normativo anche indiretto, ma anche del tutto eccentrico rispetto alla regola seguita dal legislatore di ammettere che il controllo sull'esercizio della giurisdizione esecutiva in punto di modalità di svolgimento avvenga tramite l'introduzione di un giudizio cognitivo, quale l'opposizione agli atti".
Cass. civ. VI - 1, Ord., 11-10-2012, n. 17385
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