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12 ottobre 2012
Prescrizione presuntiva e ripartizione dell'onere probatorio
"Con la prima censura viene dedotto il vizio di motivazione in relazione all'art. 2956 c.c., per avere il giudice del gravame omesso di motivare in ordine alla esistenza o meno dei presupposti per la valida proposizione dell'eccezione, in particolare in ordine alle dichiarazioni rese dal N. con le quali aveva riconosciuto di avere corrisposto all'avv.to C. una somma inferiore a quella ingiunta.
Il ragionamento del ricorrente non è corretto. Le deduzioni con le quali il debitore, ferma restando la originaria esistenza del debito, assume che esso sia stato pagato o sia comunque estinto non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva, perchè non sono incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, ma ad essa aderiscono e la confermano.
Orbene, la prescrizione presuntiva è fondata sulla presunzione di adempimento dell'obbligo e implica il riconoscimento della esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore (in tal senso v., Cass. 15 maggio 2007 n. 11195). Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, si ribadisce (Cass. n. 785 del 1998) che, mentre il debitore, che ha eccepito la prescrizione presuntiva, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, grava sul creditore l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione fatta in giudizio dallo stesso debitore che l'obbligazione non è stata estinta.
Infatti è pacifico (cfr Cass. n. 19240 del 2004 e n. 14249 del 2004) che, al fine di paralizzare l'eccezione presuntiva di pagamento, unici mezzi idonei sono l'ammissione, da parte del debitore che la opponga, di non avere estinto l'obbligazione, oppure il deferimento al debitore, da parte del creditore del cui diritto sia stata opposta la prescrizione, del giuramento decisorio.
Il giudice del gravame, con valutazione corretta, in linea di diritto e non irrazionale in punto di fatto, ha ritenuto che le prove ammesse, nonostante il divieto normativo, non fossero idonee a ritenere provata una rinuncia alla prescrizione presuntiva da parte dell'appellante."
Cass. civ. VI - 2, Ord., 03-10-2012, n. 16818
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