30 ottobre 2012

Notifica ex art. 140 c.p.c.


La controversia ha ad oggetto la contestazione delle modalità di ricevimento dell'avviso inviato a mezzo posta, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., dall'ufficiale giudiziario al destinatario del ricorso introduttivo dopo il deposito dell'atto presso la casa comunale a seguito della mancanza di soggetti idonei a riceverlo ai sensi dell'art. 139 c.p.c..

Con la sentenza 14.01.10 n. 3 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di detto art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il suo ricevimento o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. A seguito di tale pronunzia, dunque, la notifica può ritenersi effettuata correttamente con detta modalità solo ove sia provato il ricevimento o l'avvenuto compimento del deposito del plico contenente l'avviso informativo (Cass. 31.03.10 n. 7809), oppure risulti la consegna dell'avviso stesso con modalità tali da consentire al destinatario la conoscibilità dell'avviso (Cass. 27.02.12 n. 2959).

Dalla descrizione dell'avviso di ricevimento fatta dal giudice di appello, emerge che l'ufficiale postale consegnò il plico contenente l'avviso informativo a persona avente la qualità di portiere dello stabile, il quale appose sullo stesso avviso di ricevimento la sua sottoscrizione, di contenuto peraltro indecifrabile. Tali modalità di notifica debbono ritenersi sufficienti a ritenere che l'avviso informativo fosse stato portato nella concreta sfera di conoscibilità del destinatario. Non osta, infatti, la circostanza che l'indecifrabilità della sottoscrizione non consenta la ricostruzione delle generalità del soggetto che svolgeva il servizio di portierato, atteso che la contestazione del contenuto ideologico delle operazioni compiute dall'agente postale e della sottoscrizione apposta in sua presenza avrebbe potuto essere effettuata solo mediante proposizione della querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c. (v. da ultimo Cass., S.u., 27.04.10 n. 9962).

In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata. Essendo la notifica dell'atto introduttivo avvenuta nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 140 c.p.c., la controversia deve essere rinviata al giudice indicato in dispositivo per l'esame degli ulteriori motivi di appello.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-10-2012, n. 17336

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