Coerentemente, mutilati ed invalidi civili - titolari di pensione di inabilità o di assegno di invalidità (di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 13 cit.) - sono ammessi alla pensione sociale oppure all'assegno sociale (ai sensi della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 19, comma 1, cit.) - del pari automaticamente - a seconda che "il primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni" cada (o meno) prima della data (1 gennaio 1996) dell'istituzione dell'assegno sociale (di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6, cit.), in luogo della pensione sociale (sul punto, vedi Cass. n. 18713, 17083/2004).
In altri termini, mutilati ed invalidi civili - titolari di pensione di inabilità o di assegno di invalidità - continuano a percepire la pensione sociale - conseguita, al compimento del sessantacinquesimo anno di età entro il novembre 1995 mentre hanno diritto, invece, all'assegno sociale, ove la stessa età (di sessantacinque anni, appunto) sia stata raggiunta in data successiva (cioè dal dicembre 1995 in avanti).
Nella specie l'assistito aveva raggiunto la predetta età negli ultimi giorni del dicembre 1995, onde deve riconoscersi il suo diritto all'assegno sociale fino alla data del decesso avvenuta il 2 luglio 2006.
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-10-2012, n. 17335
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