30 ottobre 2012

Concorso del lavoratore nel danno da illegittimo lecenziamento


La consolidata giurisprudenza di questa Corte ritiene che nell'ipotesi di disoccupazione del lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice di merito, a fronte di contestazione da parte del datore di lavoro di una piena responsabilità nella causazione del danno, deve effettuare d'ufficio, in applicazione dell'art. 1227 c.c., comma 2, l'indagine sull'eventuale concorso del lavoratore che, non avendo ricercato con l'ordinaria diligenza altra occupazione, abbia posto in essere un comportamento colposo idoneo a determinare almeno in parte l'entità del danno (v. per tutte, da ultimo, Cass. 31.01.11 n. 2139). L'accertamento dei presupposti per l'applicabilità della disciplina prevista da detto art. 1227, comma 2, integra un'indagine di fatto, riservata al giudice di merito, che rimane sottratta al sindacato di legittimità se assistita da congrua motivazione (S.u. 28.05.07 n, 12348).

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-10-2012, n. 17337

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