30 ottobre 2012

L'attualità della riduzione della capacità lavorativa


Come è stato più volte affermato da questa Corte e va qui ribadito, "il diritto alla rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale ha la sua causa nella riduzione della capacità di lavoro. Questo legame causale condiziona non solo la nascita del diritto ma anche il suo successivo sviluppo: l'incremento o il decremento della riduzione della capacità lavorativa determinano (salvi i limiti temporali nei quali è prevista la revisione D.P.R. n. 1124 del 1965, ex artt. 83 e 137) l'incremento o il decremento della rendita. Ne consegue che al fine di accertare la permanenza del diritto in oggetto assume rilievo esclusivamente la verifica dell'attualità della riduzione della capacità lavorativa, mentre è irrilevante il raffronto tra la situazione esistente al momento della suddetta verifica e la pregressa situazione di riduzione della suddetta capacità" (v. Cass. 14-10-2000 n. 13735, Cass. 23-2-2004 n. 3550). Del resto è consolidato il principio secondo cui "il sistema dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è ispirato all'esigenza di adeguare, per quanto possibile, la prestazione all'effettiva misura della riduzione dell'attitudine al lavoro", con la conseguenza che "in sede giudiziale, sia che si tratti di prima liquidazione, sia che si tratti di revisione, l'oggetto del giudizio verte sull'accertamento dell'effettivo grado di riduzione dell'idoneità lavorativa" (v. Cass. 27-12-2011 n. 28954, Cass. 30-7-2002 n. 11297).

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-10-2012, n. 17348

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