30 ottobre 2012

Il "valore" delle CTP e obbligo di rinnovo della CTU in appello


Peraltro, come pure è stato più volte affermato, "le consulenze di parte costituiscono semplici allegazioni difensive, onde il giudice di merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in esse contenute, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e conformi al parere del proprio consulente, nè è tenuto, anche a fronte di esplicita richiesta di parte, a disporre nuova consulenza di ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri del giudice di merito, sicchè non è neppure necessaria espressa pronunzia sul punto, quando risulti dal complesso della motivazione, che lo stesso giudice ha ritenuto esaurienti i risultati conseguiti con gli accertamenti svolti" (v. Cass. 6-5-2002 n. 6432, Cass. 14-6- 2003 n. 9540, Cass. 23-1-2006 n. 1230).

Con riferimento, poi, in particolare al giudizio di gravame è stato altresì precisato che "il giudice d'appello non ha l'obbligo di rinnovare la consulenza tecnica, tuttavia, ove siano dedotte nuove malattie o aggravamenti di quelle già denunciate, oppure se il giudice ritenga di dover dissentire dalle conclusioni espresse dal consulente nominato in primo grado, ha il dovere di motivare in ordine alla decisione di non disporre una nuova consulenza; quando, invece, non siano in discussione nuove malattie o aggravamenti nelle infermità denunciate e il giudice di appello ritenga di condividere le conclusioni del c.t.u. nominato in primo grado, non è neppure necessaria una esplicita motivazione in ordine alle ragioni del mancato rinnovo della consulenza, potendo quest'ultima essere ritenuta superflua anche per implicito" (v. Cass. 13-4-2004 n., 7013).

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-10-2012, n. 17350

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