30 ottobre 2012

In tema di protezione internazionale dello straniero


Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:

CHE il MAE ha proposto reclamo innanzi alla Corte di Bologna avverso il provvedimento del Tribunale che ordinava il rilascio del visto di ingresso della A.K. destinataria di istanza di ricongiungimento proposta dalla figlia H.H. (cittadina del (OMISSIS) regolarmente soggiornante in Italia), visto che il consolato di Casablanca aveva rifiutato per il difetto dei requisiti richiesti dal sopravvenuto nuovo testo del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29 introdotto dal D.Lgs. n. 160 del 1998; CHE la Corte di Bologna alla fissata udienza del 25.2.2011 preso atto della mancata comparizione dell'istante Avvocatura ha disposto Non Luogo a Provvedere; CHE per la cassazione di tale decreto ricorre il MAE il 16.8.2011 censurandone la illegittimità, avendo la Corte obbligo di provvedere sulla istanza; nessuna difesa dell'intimato; CHE il ricorso è pienamente fondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, secondo il principio così massimato:

In tema di protezione internazionale dello straniero, in caso di difetto di comparizione della parte interessata all'udienza di trattazione, il giudice del reclamo (nella specie, in grado di appello avverso il decreto del tribunale che aveva rigettato il ricorso contro il diniego di protezione internazionale adottato dalla competente commissione territoriale), verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel merito il reclamo, restando esclusa la possibilità di una decisione di rinvio della trattazione o di improcedibilità per disinteresse alla definizione o (come nella specie) di non luogo a provvedere. (Cass. 18043 del 2010 - vd in termini 24168 del 2010);

CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ed accolto per manifesta fondatezza.

Cass. civ. VI - 1, Ord., 11-10-2012, n. 17354

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