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30 ottobre 2012
Privilegio generale sui mobili alle provvigioni ed indennità derivanti dal rapporto di agenzia
Con il primo motivo di ricorso, la compagnia di assicurazioni in LCA, denunciando violazione dell'art. 2751 bis c.c., n. 3, nonchè vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale abbia riconosciuto collocazione privilegiata al credito vantato da di Di Bella Ass.ni s.r.l. e richiama, a conforto de proprio assunto, la sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 1 del 2000, la quale, rilevando che l'art. 2751 bis c.c., è stato introdotto dal legislatore allo scopo di attribuire anche ai crediti dei lavoratori autonomi una tutela di grado pari a quello già riconosciuta ai lavoratori subordinati, assegnando loro il primo posto nell'ordine di prelazione di cui all'art. 2788 c.c., ha escluso che nell'ambito applicativo di cui al n. 3, art. 2751 bis c.c. potessero essere inclusi i crediti per provvigioni delle società di capitali.
Sulla questione, tuttavia, anche dopo la sentenza del Giudice delle leggi, si registra un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte.
Secondo un primo, prevalente orientamento, l'art. 2751 bis c.c., n. 3, nell'accordare privilegio generale sui mobili alle provvigioni ed indennità derivanti dal rapporto di agenzia, trova applicazione indipendentemente dal fatto che l'agente/creditore sia una persona fisica ovvero una società (tanto di persone, quanto di capitali), tenuto conto che la norma, a differenza delle altre disposizioni contenute nello stesso articolo, non contiene alcuna specificazione sui soggetti titolari del credito che possa comportare una limitazione alla sua causa, ma fa esclusivo riferimento al rapporto cui esso consegue (Cassazione civile, sez. 1^, 15.6.2000 n. 8171; Cassazione civile, sez. 2^, 17.3.2009, n. 6481; Cassazione civile sez. 1^, 14.5.2012 n. 7433).
Secondo un diverso orientamento (a quanto consta espresso soltanto da Cassazione civile, sez. 1^, 14/06/2000, n. 8114) l'art. 2751 bis c.c., nell'accordare privilegio generale sui mobili alle provvigioni ed indennità derivanti dal rapporto di agenzia, intende riferirsi ai soli creditori che siano persone fisiche, con esclusione dei casi in cui l'attività di agente sia svolta da società di capitali, attesa la "ratio" dell'intero articolo, che è quella di favorire i prestatori d'opera che, al pari dei lavoratori subordinati, traggono dalla loro attività i mezzi per soddisfare i bisogni propri e della propria famiglia.
Nell'occasione, il collegio decidente non ha mancato di rilevare che l'interpretazione contraria (come si è detto, esclusa dalla Corte Cost. nella sentenza n. 1 del 2000) non si sottrarrebbe a censure di illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto attribuirebbe alle società di capitali un privilegio uguale a quello dei lavoratori intellettuali autonomi e poziore rispetto a quello dei coltivatori diretti e degli artigiani - i cui crediti sono posposti, nell'ordine dei privilegi, ex art. 2751 bis c.c. citato, a quelli dei professionisti e degli agenti - con un'ingiustificata equiparazione di situazioni diverse.
Si ritiene perciò necessaria la trasmissione del ricorso al Primo Presidente, perchè valuti l'opportunità di assegnarlo alle Sezioni Unite, ai fini della soluzione del contrasto.
Cass. civ. Sez. I, Ord., 11-10-2012, n. 17366
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