02 ottobre 2012

INGIUNZIONE - NOTIFICAZIONE - sede legale e luogo dell'attività sociale


"I due motivi, entrambi riguardanti la regolarità del procedimento di notificazione del decreto ingiuntivo, vanno trattati congiuntamente.

Le doglianze sono infondate.

La ricorrente, muovendo dalla premessa in forza della quale la notifica va effettuata nella sede effettiva della società, afferma che la notificazione dovesse essere compiuta presso l'ufficio di via (OMISSIS), indicato nella visura camerale (della quale, per altro verso, contesta il valore certificativo) come un'unità locale operativa.

Va premesso che il luogo in cui è stata effettuata la notificazione del decreto coincide effettivamente con la sede legale la società.

In tal senso depongono l'ammissione contenuta nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, della quale si da conto nella sentenza impugnata, e la visura richiamata, la cui conformità alle risultanze dei registri è presunta (oltre che confermata dalla ricorrente, che dalla stessa trae l'indicazione relativa alla sede dell'unità operativa).

Di conseguenza, mancando la prova della conoscenza da parte dell'ufficiale giudiziario della sede effettiva (coincidente con il luogo, differente da quello della sede dell'unità locale operativa, ove si svolge in via principale l'attività sociale, nella specie consistente in quella edile di cantiere), deve ritenersi rituale la notifica compiuta presso la sede legale. Occorre, infatti, tener conto che (si veda Cassazione, ord. 16800/2006) "fino a prova contraria, anche per le società prive di personalità giuridica (ma comunque iscritte nel registro delle imprese) si deve presumere la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell'attività sociale".

Va richiamato, inoltre, il principio espresso da Cass. 7279/1997 (ancorchè specificamente in tema di società in accomandita semplice, ma in costanza di operatività di norme comuni alla società in nome collettivo, quali, in particolare, l'art. 2295 c.c., stante il rinvio di cui all'art. 2315 c.c.), principio che valorizza le indicazioni (tra le quali quella relativa alla sede) contenute nell'atto costitutivo e nelle relative registrazioni quale sistema di garanzia per i terzi e di pubblicità legale.

In base alle svolte argomentazioni non è ravvisabile nella sentenza impugnata alcuna violazione di legge nè alcun vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta regolare notificazione del decreto."

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-09-2012, n. 16245

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