23 ottobre 2012

Aliud pro alio.


"Con il settimo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata "sotto il profilo del mancato riscontro, nella fattispecie per cui è causa, in relazione all'automezzo compravenduto, dell'ipotesi dell'aliud pro alio", "con conseguente violazione degli artt. 1490 e 1497 cod. civ., e per vizi di motivazione in relazione a tale mancata "ricomprensione".

Si osserva che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'aliud pro alio da luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 cod. civ., e ricorre qualora il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito in quanto, appartenendo a genere, specie o categoria economica diversi da quelli convenuti (Cass. 10 dicembre 1991, n. 13268; Cass. 19 maggio 1988 n. 3483), si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della utilità richiesta (v. ex plurimis, da ultimo, Cass. 18 maggio 2011, n. 10916), con la precisazione che il genus della cosa pattuita, va determinato alla stregua di quei criteri merceologici in base ai quali si stabilisce la collocazione di un bene in una categoria o tipologia commerciale del tutto diversa rispetto alle altre (Cass. 3 febbraio 1998, n. 1038)."

Cass. civ. Sez. II, Sent., 09-10-2012, n. 17227

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