02 ottobre 2012

PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE - RESPONSABILITA' CIVILE - infortunio a scuola


"Con sentenza del 29/7/2009 la Corte d'Appello di Genova respingeva il gravame interposto dal sig. M.D. in relazione alla pronunzia Trib. Genova 22/2/2008 di rigetto della domanda, proposta nei confronti del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di un calcio al naso, ricevuto da altro giocatore durante una partita di calcio svoltasi il 4/6/2003 nella palestra della scuola, che gli aveva causato la frattura delle ossa del naso.

[...]

Si duole che la corte di merito abbia ritenuto fornita da controparte la prova liberatoria senza avere "affatto verificato, con il rigore richiesto dalla norma, se il precettore avesse dimostrato di avere esercitato la sorveglianza con la diligenza diretta ad impedire il fatto, cioè quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere", già con riferimento al luogo di svolgimento della partita di calcio, invero "inadatto", trattandosi di "palestra chiusa attrezzata per la pallacanestro e la pallavolo" e in "mancanza anche delle più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra i partecipanti ed impedire il prodursi di eventi dannosi, talchè non si poteva neppure poi invocare la imprevedibilità del fatto".

Lamenta che la corte di merito "altresì non ha verificato, così privando il proprio iter motivazionale di un passaggio di centrale rilevanza alla luce della ricostruzione dell'istituto data dal Supremo Collegio, se il fatto stesso del gioco del calcio in una palestra chiusa ed attrezzata per la pallacanestro e la pallavolo, e quindi verosimilmente "disseminata" di ostacoli fissi... non potesse e dovesse far ritenere a priori la mancanza anche delle più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra i partecipanti ed impedire il prodursi di eventi dannosi, talchè non si poteva neppure poi invocarsi l'imprevedibilità del fatto".

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad infortunio subito da studente all'interno di struttura scolastica durante le ore di educazione fisica nel corso di una partita di calcio (o, come nella specie, di calcetto), ai fini della configurabilità della responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c. non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma della suddetta disciplina e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, ma è altresì necessario a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara e b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee a evitare il fatto (v. Cass., 28/9/2009, n. 20743).

Orbene, la corte di merito (diversamente dal giudice di prime cure) ha ritenuto ricorrere nella specie il primo dei suindicati presupposti, e cioè il fatto illecito dello studente danneggiante (per avere il medesimo nel corso della gara colpito l'antagonista rimasto infortunato con un calcio al volto, peraltro sferrato in uno scontro di gioco, essendo entrato in modo scoordinato, mancando il pallone), in quanto "il fatto di sferrare un calcio che colpisca al viso un avversario non rientra certamente tra le condotte consentite nel gioco del calcio e costituisce una modalità di gioco pericolosa di cui il giocatore che la pone in essere deve rispondere").

Non anche il secondo, e cioè la culpa in vigilando della scuola, ritenendo nel caso dalla medesima fornita la prova liberatoria, stante la presenza in loco dell'"insegnante di educazione fisica che - per quanto era nelle sue possibilità - ne controllava lo svolgimento".

Ha ravvisato avere la scuola "fatto quanto doveva per assolvere all'obbligo di vigilanza cui era tenuta ai sensi dell'art. 2048 c.c.", essendosi d'altro canto il sinistro nella specie verificato repentinamente, "con modalità tali da non potere essere impedito".

A tale stregua, pur avendo ritenuto il comportamento dello studente danneggiante connotato da una marcata irruenza agonistica in presenza del rispetto da parte della scuola delle normali cautele idonee a contenere il rischio negli appropriati limiti del tipo di gara organizzata, il giudice del gravame di merito ha ravvisato essere l'evento dannoso in argomento non prevedibile nè prevenibile dall'insegnante, in quanto il contesto evidentemente non consentiva di ritenere compatibile con le caratteristiche del gioco l'impiego di quel tipo d'irruenza (cfr. Cass., 8/8/2002, n. 12012).

Orbene, l'odierno ricorrente non deduce invero al riguardo doglianza alcuna idonea a scalfire la correttezza della ravvisata sussistenza della prova liberatoria, limitandosi a sostenere, da un canto, che "La Corte d'Appello... non ha affatto verificato, con il rigore richiesto dalla norma, se il precettore avesse dimostrato di avere esercitato la sorveglianza con la diligenza diretta ad impedire il fatto, cioè quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere"; e, per altro verso, che "repentino o non repentino che fosse, la cosa neppure avrebbe dovuto essere i ritenuta dalla Corte... di alcuna rilevanza, posto che il controllo non era stato effettuato a monte consentendo il torneo in un luogo inadatto e a ciò non destinato", quale "una palestra chiusa ed attrezzata per la pallacanestro e la pallavolo".

[...]

All'infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso."

Cass. civ. Sez. III, Sent., 25-09-2012, n. 16261

Nessun commento: