19 ottobre 2012

Adempimento con assegno e concreta disponibilità giuridica degli importi.


"Con sentenza del 25/1/2006 il Tribunale di Roma respingeva il gravame interposto dal sig. F.D. nei confronti della pronunzia G. di P. Roma n. 14169/04, di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla compagnia Augusta Assicurazioni s.p.a. e conseguente declaratoria di nullità inefficacia ed improduttività di effetti giuridici dell'atto di precetto del 21/2/02 e dell'atto di pignoramento presso terzi del 27/4/02 da lui a quest'ultima notificati.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell'appello il F. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo., Resiste con controricorso la compagnia Augusta Assicurazioni i s.p.a., che ha presentato anche memoria.

[...]

L'assoluta pregnanza che il rispetto dei suindicati requisiti assume nel caso emerge con tutta evidenza, si noti, ove si consideri che lo stesso ricorrente argomenta nei suoi scritti difensivi con riferimento all'assegno bancario e/o circolare, laddove il controricorrente afferma essere il pagamento avvenuto "tramite assegno di traenza rimesso all'avv. G. T." (v. la non numerata pag. 2 del controricorso, in atti).

Orbene, va al riguardo anzitutto sottolineato che a composizione dell'insorto contrasto interpretativo le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di porre il principio in base al quale nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500 Euro o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare.

Nel primo caso, il creditore non può rifiutare il pagamento, come invece può nel secondo, solo per giustificato motivo, da valutarsi secondo le regole della correttezza e della buona fede oggettiva.

L'estinzione dell'obbligazione con l'effetto liberatorio per il debitore si verifica, nel primo caso, con la consegna della moneta, e, nel secondo, quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell'inconvertibilità dell'assegno (v. Cass., Sez. Un., 18/12/2007, n. 26617, nonchè, conformemente, Cass., 1/12/2010, n. 24402).

Alla stregua della posta interpretazione evolutiva, costituzionalmente orientata, dell'art. 1277 c.c. si è nell'occasione al riguardo sottolineato che, se da un canto l'espressione "moneta avente corso legale nello Stato al momento del pagamento" significa che i mezzi monetari impiegati debbono riferirsi al sistema valutario nazionale, senza che possa dedursene alcuna definizione della fattispecie del pagamento solutorio, ben ammissibili debbono per altro verso ritenersi anche "altri sistemi di pagamento" idonei a garantire al creditore il medesimo effetto del pagamento per contanti, e cioè la disponibilità della somma di denaro.

Si è al riguardo espressamente negato che ad una tale conclusione osti il dettato di cui all'art. 1182 c.c., in ordine ai criteri di individuazione del luogo dell'adempimento, giacchè "l'obbligazione pecuniaria non è assimilabile all'obbligazione di dare cose fungibili, sicchè non risulta perfettamente adattabile lo schema di tale tipo di obbligazione, mentre assume rilevanza l'interesse del creditore alla giuridica disponibilità della somma invece che al possesso dei pezzi monetari" (cosi Cass., Sez. Un., 18/12/2007, n. 26617).

Si è a tale stregua quindi sottolineato che "il concetto di domicilio del creditore non coincide con il suo domicilio anagrafico soggettivamente riconducibile alla persona tisica, ma deve essere oggettivizzato e può individuarsi nella sede (filiale, agenzia o altro) della banca presso la quale il creditore ha un conto" (così Cass., Sez. Un., 18/12/2007, n. 26617).

Va per altro verso osservato come questa Corte abbia posto ulteriormente in rilievo (v. Cass., Sez. un., 26/6/2007, n. 14712) che l'assegno di traenza (e cioè l'assegno che una banca - inviandogli il modulo appositamente predisposto - autorizza taluno a sottoscrivere, appunto per traenza su di essa, presupponente l'esistenza presso la banca medesima della relativa provvista (non importa se fornita all'origine dalla banca stessa o da terzi) di cui il traente può disporre in favore proprio o di altro eventuale beneficiario indicato come prenditore del titolo, e la cui peculiarità riposa nell'assolvere ad una funzione corrispondente a quella del bonifico a mezzo banca benchè esso sia riconducibile al genus dell'assegno bancario (del quale ha tutte le caratteristiche, a differenza dell'assegno di conto corrente) non presuppone invero l'esistenza di una pregressa convenzione d'assegno stipulata tra la banca ed il proprio correntista (in forza della quale la banca è tenuta ad onorare gli assegni da quest'ultimo emessi entro i limiti della provvista), ma trova pur sempre fonte in un rapporto contrattuale intercorrente tra la banca e colui che ha fornito o in favore del quale è stata fornita la provvista, onde quest'ultimo è autorizzato dalla banca a darle disposizione di pagamento e quella accetta d'inviare l'assegno al soggetto che lo sottoscrive per traenza, alla cui circolazione e pagamento è applicabile la disciplina stabilita dal legislatore in materia di assegno bancario non trasferibile (trovante fondamento nell'art. 43 L. assegni applicabile anche all'assegno circolare, in virtù del rinvio operato dal successivo art. 86, comma 1 -, ove si prevede che l'assegno emesso con clausola di non trasferibilita può essere pagato soltanto al prenditore o a richiesta di costui accreditato sul suo conto corrente, e che il prenditore non può perciò girarlo se non ad un banchiere per l'incasso, fermo il divieto per quest'ultimo di apporvi ulteriori girate, che si hanno per non scritte, mentre l'eventuale cancellazione della clausola si ha per non avvenuta (comma 1); e che colui il quale paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento (comma 2): così la citata Cass., Sez. Un., 26/6/2007, n. 14712).

Si è pervenuti pertanto ad ammettere che le caratteristiche dell'adempimento (da Cass., Sez. Un., 18/12/2007, n. 26617 inteso non già quale atto materiale di consegna della moneta contante bensì quale prestazione diretta all'estinzione del debito, per cui rilevano la condotta improntata alla dovuta diligenza del debitore e quella improntata a buona fede o correttezza del creditore) ben si rinvengono anche nell'ipotesi di pagamento a mezzo dell'assegno bancario in questione (v. Cass., 10/3/2008, n. 6291; Cass., 15/7/2008, n. 19427).

Attesa la segnalata precostituzione della provvista, l'assegno di traenza integra infatti un sistema che assicura al creditore la disponibilità della somma dovuta, sicchè il pagamento con esso eseguito può essere dal creditore rifiutato solo per "giustificato motivo".

Resta in tal caso fermo che per il debitore l'effetto liberatorio si verifica solamente nel momento in cui il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro indicata nel titolo, ricadendo sul debitore il rischio della relativa inconvertibilità (v. Cass., 10/3/2008, n. 6291; Cass., 15/7/2008, n. 19427).

Orbene, emerge evidente, a tale stregua, come operi in tale ipotesi un principio esattamente contrario a quanto dedotto dall'odierno ricorrente. E, per altro verso, come risulti in ogni caso superato il contrasto interpretativo segnalato dal ricorrente."

Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-10-2012, n. 17146

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