01 settembre 2012

Uso del bene comune condominiale - giudizio - regolamentazione spese


"E' noto che l'art. 1102 c.c., consente al singolo condomino di servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne patimenti uso secondo il loro diritto.

Nella specie il Tribunale, con motivazione esente da vizi logici e con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che il parcheggio abituale di un'autovettura sullo stradello in contestazione, destinato al passaggio delle auto per l'accesso alle singole autorimesse, priva gli altri condomini della possibilità di utilizzare pienamente tale spazio comune, rendendo meno agevole le manovre di entrata ed uscita dai garages, come risulta anche dal sopralluogo effettuato nel corso del giudizio, da cui è emerso che era "indispensabile mettere le macchine a filo" per evitare problemi nell'affiancamento di due autovetture.

Correttamente, pertanto, il giudice del gravame ha escluso che lo stradello in questione possa essere utilizzato dai singoli condomini per il parcheggio o la sosta di auto, la rilevata situazione di fatto, infatti, rende evidente che una simile utilizzazione viene a limitare l'uso del bene comune secondo la sua destinazione naturale (passaggio per accedere alle singole autorimesse) ed a compromettere il pari diritto di godimento degli altri condomini.

Non sussistono, di conseguenza, i vizi denunciati dai ricorrenti, dovendosi piuttosto osservare che questi ultimi, nel sostenere che la larghezza dello stradello condominiale consente il transito di vetture anche in presenza di auto in sosta, propongono sostanziali censure di merito, con le quali mirano ad ottenere una diversa valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella compiuta dal giudice territoriale. In tal modo, peraltro, essi sollecitano a questa Corte l'esercizio di un potere di cognizione esulante dai limiti del sindacato ad essa riservato, rientrando nei compiti istituzionali del giudice dì merito l'accertamento dei fatti oggetto della controversia e la valutazione delle prove."

[...]


Secondo il costante orientamento di questa Corte, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorchè riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione dei capo della pronuncia che ha statuito sulle spese, (tra le tante v. Cass. 30-8-2010 n. 18837; Cass. 22-12-2009 n. 26985; Cass. 4-6-2007 n. 12963; Cass. 4-4-2006 n. 7946).

Nel caso di specie, il Tribunale non si è attenuto a tali principi, in quanto, pur avendo accolto il gravame e riformato integralmente la sentenza del Giudice di Pace, ha provveduto solo alla regolamentazione delle spese di appello, omettendo ogni pronuncia riguardo a quelle di primo grado.

Ciò comporta l'accoglimento del motivo dì ricorso in esame, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altro giudice del Tribunale di Parma, il quale provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Qualora, infatti, la Corte di Cassazione rilevi, nella sentenza resa dal giudice di merito, il vizio di omessa pronunzia sul capo delle spese, non trovano applicazione nè il disposto dell'art. 384 c.p.c. (nella parte in cui consente la decisione nel merito), il quale non può operare quando il ricorso venga accolto per vizi "in procedendo", nè quello di cui art. 385 c.p.c., (che le attribuisce il potere di provvedere essa stessa sulle spese), il quale presuppone sempre la cassazione senza rinvio o la declaratoria di incompetenza del giudice adito (Cass. 27-8-2003 n. 12543; Cass. 1-10-2002 n. 14075).


Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-08-2012, n. 14633

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