01 settembre 2012

Negozio fiduciario


"Il motivo è infondato e non può essere accolto, non solo perchè si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle risultanze istruttorie che non può essere proposta nel giudizio di cassazione, ma, soprattutto, perchè la sentenza impugnata indica sufficientemente le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione e comunque una razionale, articolata e convincente valutazione dei dati processuali acquisiti.

A bene vedere, nel caso in esame, l'istruttoria, in una sua considerazione unitaria evidenziava che S.B. "quando l'attività del maglificio R. andava molto bene (...) aveva investito somme di denaro (circa un centinaio di milioni) in titoli intestando il dossier alla madre che tra la R. e la C. e S.B. intercorrevano rapporti anche economici plurimi, che la C. convivente con il figlio e la nuora aiutava nel negozio (della R.) e si occupava anche dell'acquisto di capi di abbigliamento, la cui gestione economico - contabile del negozio, tuttavia, faceva capo a S.B.. Sicchè appare del tutto convincente ritenere - come ha chiarito la Corte bresciana che da un verso l'istruttoria non evidenziava alcun elemento a sostegno della tesi della dazione di denaro per spirito di liberalità e, al contrario, anche in via presuntiva indicava l'esistenza degli estremi di un negozio con pactum fiduciae tra C., S. e la R..

Come è opinione anche della dottrina dominante, il negozio fiduciario è il negozio con il quale un soggetto (il fiduciante) trasferisce ad un altro soggetto (il fiduciario) la titolarità di un diritto, il cui esercizio viene limitato da un accordo tra le parti (pactum fiduciae) per uno scopo che il fiduciario si impegna a realizzare, ritrasferendo poi il diritto allo stesso fiduciante o ad un terzo beneficiario. La fattispecie si sostanzia in un accordo tra due soggetti, con cui il primo trasferisce (o costituisce) in capo al secondo una situazione giuridica soggettiva (reale o personale) per il conseguimento di uno scopo pratico ulteriore, ed il fiduciario, per la realizzazione di tale risultato, assume l'obbligo di utilizzare nei tempi e nei modi convenuti la situazione soggettiva, in funzione strumentale, e di porre in essere un proprio comportamento coerente e congruo. Trattandosi di fattispecie non espressamente disciplinata dalla legge, e, in mancanza di una disposizione espressa in senso contrario, il factum fiduciae non può che essere affidato al principio generale della libertà della forma.

Ora, nel caso in esame l'attribuzione di somme di denaro dalla C. alla R. solo apparentemente era senza alcuna ragione giustificativa, perchè i rapporti tra le parti interessate - come è stato indicato dalla prova testimoniale - chiariva che quell'attribuzione, ragionevolmente, era effettuata in ragione e in forza di un obbligo che la C. aveva assunto con il fiduciante S.B. e non invece, per spirito di liberalità."

Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-08-2012, n. 14654

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