26 settembre 2012

Processo tributario e l'equa ripartizione: se c'è il requisito "civile" è ammissibile.


"secondo il consolidato orientamento di questa Corte, per individuare l'area di applicazione della disciplina del diritto all'equa riparazione per mancato rispetto del termine ragionevole del processo, previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, occorre tener conto delle indicazioni emergenti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, alle quali il giudice interno deve conformarsi, attesa la coincidenza dell'area di operatività dell'equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, con l'area delle garanzie assicurate dalla Convenzione Europea per la salvaguardia. dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: in particolare, poichè la Corte considera meritevoli di tale speciale tutela i diritti e i doveri di "carattere civile" di ogni persona, e non le obbligazioni di natura pubblicistica, laddove non sia estensibile il campo di applicazione dell'art. 6 della Convenzione alle controversie tra il cittadino e il Fisco aventi ad oggetto provvedimenti impositivi (stante l'estraneità ed irriducibilità di tali vertenze al quadro di riferimento delle liti in materia civile), ciò nondimeno non può affermarsi in assoluto che tutte le controversie portate all'attenzione del giudice tributario rimangano estranee alla possibile applicazione della tutela di cui alla L. n. 89 del 2001, in quanto potrebbero rientrarvi le richieste di rimborso di somme, rifluenti nell'area delle obbligazioni privatistiche, o anche le pretese tributarie dell'amministrazione qualora siano connesse a sanzioni, che in questo caso sono suscettibili di rientrare nella seconda parte del paraqrafo 1 dell'art. 6 della Convenzione (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 13657 del 2007 e 2371 del 2001);

che, nella specie, è pacifico che il giudice tributario è stato adito dalla M. per contestare un avviso di accertamento dell'Ufficio del registro di Ravenna concernente la rettifica del valore di un immobile assoggettato ad In.v.im., per contestare cioè un provvedimento impositivo;

che, dunque, il processo tributario presupposto de quo è estraneo all'ambito di applicazione della L. n. 89 del 2001;"

Cass. civ. VI - 1, Sent., 24-09-2012, n. 16212

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