26 settembre 2012

Protezione internazionale dello straniero, disciplina processuale e tempus regit actum.


"Il ricorso proposto merita accoglimento. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in virtù dell'applicazione del principio tempus regit actum la sentenza deve essere impugnata nei modi previsti dalla legge al momento dell'impugnazione. Pertanto nell'ipotesi dello jus superveniens, l'efficacia della nuova norma regola anche gli atti dei processi già in corso se tali atti siano compiuti successivamente all'entrata in vigore di essa e ciò sia se si tratti di atti di parte che debbano compiersi nel senso indicato dalla novella, sia nel senso, meramente consequenziale, che gli atti compiuti successivamente all'entrata in vigore debbono essere valutati nella loro ritualità applicando la norma nuova. (Cass. 3688 del 2011). L'ampiezza del principio non è scalfita dalla pronuncia citata nella sentenza impugnata n. 15352 del 2010 la quale correttamente applica il principio secondo il quale il potere d'impugnare spetta in via generale a chi sia stato parte nel giudizio di primo grado, salva la possibilità di dimostrare la preesistenza di tale qualità, come nella fattispecie costituente oggetto della sentenza da ultimo citata. Si tratta di una pronuncia che non affronta, perchè estraneo al giudizio, il problema del rapporto tra la norma processuale e lo jus superveniens e, conseguentemente, non può avere alcuna incidenza sull'applicazione del principio tempus regit actum alla legittimazione ad impugnare.

Peraltro in due recenti pronunce, la prima sezione di questa Corte ha affrontato specificamente la questione relativa all'ambito di applicazione della novella processuale che ha modificato il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 5, affermando la legittimazione del Ministero degli Interni a proporre reclamo. (Cass. 7781 del 2011 e ??? del 2012 non massimate). In particolare in quest'ultima pronuncia è stato affermato : "la modifica normativa del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 11, per effetto della L. n. 94 del 2009, art. 1, comma 13, è entrata in vigore il giorno 8 agosto 2009.

La legge non contiene una disciplina transitoria per le norme di natura processuale. Deve, pertanto, ritenersi, anche alla luce dell'orientamento di legittimità citato dalla parte ricorrente (Cass. 20414 del 2006), che la novella sia applicabile agli atti processuali successivi alla sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 11 preleggi, comma 1, e art. 15 preleggi, ma non a quelli precedenti.

(...) Ne consegue che, con riferimento alla proposizione dell'impugnazione della pronuncia di primo grado, la esclusione della legittimazione ad agire del Ministero dell'interno, permane in vigore fino al giorno 7 agosto 2009, mentre per le impugnazioni successive, quale quella relativa al presente procedimento risulta pienamente applicabile la nuova disciplina normativa, in virtù del principio secondo il quale ogni atto del procedimento giurisdizionale è regolato dalla legge processuale applicabile al momento in cui viene in essere, salva una diversa disciplina transitoria.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la pronuncia d'inammissibilità del reclamo cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione perchè si adegui al seguente principio di diritto : Nei procedimenti giurisdizionali riguardanti la protezione internazionale dello straniero, è ammissibile l'impugnazione della pronuncia di primo grado da parte dei Ministero degli Interni, se avvenuta nel vigore del novellato D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 5, (vigente dal giorno 8 agosto 2009) ancorchè nel primo grado il Ministero non abbia partecipato al giudizio."

Cass. civ. VI - 1, Sent., 24-09-2012, n. 16227

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