"...può valere anche nella specie il consolidato principio più volte enunciato da questa Corte con riferimento all'istituto del concordato preventivo, secondo cui, una volta esauritasi, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore e che attengono all'esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono del tutto sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore o di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 16598 del 2008 e 14797 del 2000)."
Cass. civ. VI - 1, Ord., 24-09-2012, n. 16187
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