03 agosto 2012

INFORTUNI SUL LAVORO - Responsabilità civile del datore di lavoro


Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, finalizzate ad impedire la insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso. Il datore di lavoro, pertanto, è sempre responsabile dell'infortunio occorso al prestatore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente. La condotta dell'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni non può essere, invero, scriminata dall'eventuale concorso di colpa del lavoratore, rilevante, in termini di esonero totale della parte datoriale, solo qualora recante i caratteri della abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, nonché come concausa dell'infortunio in ipotesi di carenza dei caratteri predetti, con proporzionale riduzione della responsabilità del datore di lavoro.

Cass. civ. Sez. lavoro, 31-07-2012, n. 13701

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