Sito di informazione giuridica a fini divulgativi. Segui il "blawg" dell'Avv. Maurizio Storti, Avvocato Cassazionista. Il blawg (o legal blogging) nato dall'unione delle due parole "blog" e "law" è finalizzato ad agevolare la comprensione, per tutti gli utenti interessati, dei temi di diritto e delle vicende "legali" così come fotografate dalla Corte di Cassazione, dalle Corti e dai Tribunali di merito i quali, con il loro diritto c.d. vivente, integrano le norme scritte.
03 agosto 2012
INFORTUNI SUL LAVORO - Responsabilità civile del datore di lavoro
Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, finalizzate ad impedire la insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso. Il datore di lavoro, pertanto, è sempre responsabile dell'infortunio occorso al prestatore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente. La condotta dell'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni non può essere, invero, scriminata dall'eventuale concorso di colpa del lavoratore, rilevante, in termini di esonero totale della parte datoriale, solo qualora recante i caratteri della abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, nonché come concausa dell'infortunio in ipotesi di carenza dei caratteri predetti, con proporzionale riduzione della responsabilità del datore di lavoro.
Cass. civ. Sez. lavoro, 31-07-2012, n. 13701
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