02 luglio 2012

L'ordinanza "non impugnabile" che decide sulla ricusazione ex art. 53 c.p.c.: ricorso ex art. 111 Cost. ?


"Il ricorso è inammissibile perché proposto contro un provvedimento che in alcun modo può essere qualificato sentenza agli effetti dell'art. 111 Cost., comma 7.


Secondo il costante orientamento di questa Corte, nel termine "sentenza" usato dall'art. 111 Cost., inteso in senso sostanzialista, rientrano anche i provvedimenti giurisdizionali che hanno forma diversa dalla sentenza, purchè presentino ambedue i seguenti requisiti: la decisorietà, nel senso che essi risolvono una controversia su un diritto soggettivo o su uno "status", e la definitività, nel senso che l'ordinamento non prevede rimedi diversi contro il provvedimento decisorio, che così è idoneo a pregiudicare irrimediabilmente quel diritto o quello "status" (cfr. Sez. Un. 15 luglio 2003 n. 11026).


Orbene - con specifico riguardo all'ordinanza "non impugnabili" che decide sulla ricusazione ai sensi dell'art. 53 cod. proc. civ. - questa Corte è costante nel ritenere inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, per la considerazione che detta ordinanza, sebbene a seguito delle modifiche all'art. 111 Cost. apportate dalla L. Cost. 23 novembre 1999, n. 2, abbia assunto natura decisoria in quanto decide sul diritto soggettivo, pieno ed assoluto, di far decidere la controversia da un giudice imparziale, non ha tuttavia carattere di definitività, in quanto non è idonea a passare autonomamente in giudicato, ma confluisce nell'atto finale che definisce il procedimento in cui la ricusazione è stata proposta (ex multis, Cass. civ., Sez. 3, 27/07/2002, n. 11131). Invero la non impugnabilità in via autonoma dell'ordinanza non esclude che il contenuto di essa possa essere riesaminato nel corso del processo, attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o con il concorso del) "index suspectus", l'eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice ricusato risolvendosi in motivo di nullità dell'attività svolta dal giudice stesso e, quindi, di gravame della sentenza da lui emessa (Cass. civ., Sez. 3, 12/07/2006, n. 15780).


[...]


Invero l'inammissibilità del ricorso straordinario avverso il provvedimento sulle spese o all'eventuale condanna ad una pena pecuniaria discende dal carattere accessorio e dipendente delle statuizioni di cui all'art. 54 c.p.c., comma 3, che, in base al principio dell'inscindibilità della pronuncia ai fini dell'impugnazione, segue la sorte del provvedimento principale, ivi inclusa quella della scrutinabilità di eventuali censure nel corso del giudizio di merito.


Siffatto principio ha, del resto, avuto l'avallo delle SS.UU., che - seppur chiamate nello specifico a risolvere la questione dell'impugnabilità della condanna alla pena pecuniaria che, ai sensi dell'art. 54, comma 3 cit. (per effetto della sentenza Corte Cost. n. 78/2002, recepita dalla L. n. 69 del 2009, art. 45), il giudice della ricusazione "può" emettere - nel rimarcare la peculiarità del provvedimento esaminato dalla sentenza n. 5162/1094 richiamata dall'odierno ricorrente (ascrivibile alla categoria dei provvedimenti "anomali" in quanto vi era stata condanna alle spese nei confronta di un soggetto estraneo al giudizio di merito, che era intervenuto nel solo procedimento incidentale di ricusazione) hanno riaffermato l'orientamento tradizionale che considera la condanna alle spese (non diversamente da quella alla pena pecuniaria) un provvedimento accessorio al rigetto della ricusazione e quindi inscindibile da esso ai fini dell'impugnazione, concludendo per l'inammissibilità del ricorso straordinario "in quanto proposto contro un'ordinanza che, nell'intero suo contenuto, pure avendo natura decisoria, non ha carattere definitivo" (sent. 20/11/2003, n. 17636 in motivazione)."

Cass. civ. VI - 3, Sent., 27-06-2012, n. 10721

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