18 luglio 2012

Il "guarda che ti faccio causa" (pur con dubbie finalità) non integra gli estremi del reato di estorsione


"Con due ragioni di doglianza, la prima demandante la violazione dell'art. 629 c.p., la seconda l'omessa considerazione di circostanze decisive per riscontrare la strumentalità dell'esercizio della azione civile, la parte civile contesta la giustezza del discorso giustificativo giudiziale. In particolare si osserva dalla difesa che in tema di estorsione, una minaccia dall'esteriore apparenza di legalità, come quella di convenire in giudizio il soggetto passivo, formulata, però, non già con l'intenzione di esercitare un diritto, ma con lo scopo di coartare l'altrui volontà e di attingere risultati non conformi a giustizia - può costituire una illegittima intimidazione idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 629 c.p.. Ed a sostegno si allega la sentenza civile del 29.12.2010 emessa dal giudice istruttore del tribunale di Bassano del Grappa, di rigetto della domanda del D.R. volta a far riconoscere il suo diritto di superficie, con espressioni giudiziali quali" dagli atti di causa emerge in modo inequivocabile che nessun diritto di superficie è stato trasferito...., dall'"univoco tenore letterale del contratto di locazione e dalla successiva convenzione si desume pianamente ....." Ancora la parte ricorrente segnala l'impegno del suo "estortore" a indurla alla vendita del terreno a prezzi stracciati, fidando sulla lunghezza del procedimento civile, con la possibilità della attore di allungarne a dismisura i tempi, nella considerazione della età- di 90 anni - della convenuta in sede civile.


Ma avverso le argomentazioni difensive si pongono numerosi precedenti giurisprudenziali di questa stessa Sezione dai quali il collegio non intende discostarsi: in tema di violenza o minaccia l'effettivo esercizio di un'azione civile, mediante la notificazione di un atto di citazione o il deposito di un ricorso, non integra gli estremi della violenza o minaccia penalmente rilevante, quand'anche risulti motivato da ragioni strumentali rispetto al diritto vantato, dovendosi distinguere la concreta attivazione del sistema giudiziario attraverso la formulazione di una domanda proposta dinanzi all'autorità giudiziaria, dalla prospettazione di un'azione, civile o penale, con lo scopo di coartare l'altrui volontà ed ottenere un beneficio od un vantaggio non conformi a giustizia (Sez.6, 12.1/11.2.2011, Moschella,Rv. 249475)."

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-06-2012) 04-07-2012, n. 25830

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