03 luglio 2012

Corte Costituzionale - Sanzioni della CONSOB


Sanzioni irrogate dalla CONSOB: di chi è la competenza? Al TAR Lazio - sede di Roma

La Corte d'Appello di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, L. 69/2009 (cfr. "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile") nonché degli artt. 133, co. 1, lett. l), 134, co. 1, lett. c), 135, co. 1, lettera c), D.Lgs. 104/2010 (cfr. "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo").

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 133, comma 1, lett l), 134, comma 1, lett. c) e 135, comma 1, lett. c) del c.p.a. - D.Lgs. n. 104 del 2010 – (Attuazione dell'art. 44 delle legge n. 69 del 2009, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), laddove attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del T.A.R. Lazio – sede di Roma, le controversie concernenti le sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). È, altresì, costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 1, n. 19) dell'Allegato numero 4, del medesimo D.Lgs. n. 104 del 2010, ove abroga le disposizioni del D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF) che attribuiscono alla Corte di Appello la competenza funzionale in materia di sanzioni inflitte dalla CONSOB. Orbene la delega, sui cui sono state emanate le norme censurate, abilitava il legislatore delegato ad intervenire, oltre che sul processo amministrativo, sulle azioni e le funzioni del giudice amministrativo anche rispetto alle altre giurisdizioni ed in riferimento alla giurisdizione estesa al merito, ma sempre entro i limiti del riordino della normativa vigente. Di talché, il legislatore delegato, intervenendo in modo innovativo sul riparto tra giudici ordinari e giudici amministrativi ed attribuendo le controversie relative alle sanzioni inflitte dalla CONSOB alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo (con la competenza funzionale del T.A.R. Lazio – sede di Roma, e con cognizione estesa al merito), non ha tenuto conto, come avrebbe dovuto fare sulla base della legge delega, della giurisprudenza della Corte Costituzionale e delle giurisdizioni superiori ed, in particolar modo, della giurisprudenza delle sezioni unite civili della Corte di Cassazione, secondo cui la competenza giurisdizionale a conoscere delle opposizioni avverso le sanzioni irrogate dalla CONSOB ai promotori finanziari appartiene all'Autorità giudiziaria ordinaria, avendo escluso che l'irrogazione delle predette sanzioni fosse espressione di mera discrezionalità amministrativa. Di conseguenza, il legislatore delegato, limitatamente all'attribuzione di giurisdizione oggetto di censura, ha superato i limiti della delega conferitagli, con conseguente violazione dell'art. 76 Cost.

Corte Costituzionale / Sentenza 27 giugno 2012 n. 162

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