03 luglio 2012

Corte Costituzionale - RADIOCOMUNICAZIONI, Radiocomunicazioni, REGIONE


La previsione normativa di cui all'art. 30, commi primo e terzo, D.L. 98 del 2011, nella parte in cui ribadisce la necessità dell'adozione di un progetto strategico di individuazione, sull'intero territorio nazionale, degli interventi finalizzati alla realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultralarga anche nelle aree sottoutilizzate, sebbene riconducibile, in via prevalente, alla materia dell'ordinamento delle comunicazioni, risponde alla necessità di soddisfare l'esigenza unitaria corrispondente all'adozione di un programma (o progetto) strategico che definisca gli obiettivi nazionali volti ad assicurare la realizzazione delle infrastrutture inerenti agli impianti di comunicazione elettronica a banda larga in maniera diffusa ed omogenea sull'intero territorio nazionale. Tali disposizioni, innegabilmente dettagliate ed addirittura autoapplicative, non sono lesive della competenza regionale in materia di ordinamento delle comunicazioni, in quanto legittimamente adottate dal legislatore statale in sussidiarietà ai sensi dell'art. 118 Cost., in quanto soddisfano, ad un tempo, sia il requisito della proporzionalità che quello della pertinenza rispetto allo scopo perseguito.

Corte cost., 27-06-2012, n. 163

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