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13 luglio 2012
Contratto d'opera professionale e procura alle liti
"L'avv. A.L. chiese ed ottenne dal Giudice di Pace di Torino un'ingiunzione di pagamento di Euro. 2.304,51 oltre interessi e spese, a carico di F.E., assumendo di aver svolto prestazioni professionali in favore della medesima in una causa che l'aveva vista contrapposta alla società Immobiliare Vela; l'ingiunta propose opposizione negando di aver mai conferito mandato professionale all'ingiungente, essendosi limitata a sottoscrivere la procura ad litem inviata a mezzo posta da detto legale al dr. L. R. - che aveva patrocinato i suoi interessi in sede stragiudiziale, venendone retribuito - il quale dunque doveva considerarsi il vero conferente l'incarico all'avv. A.;
[...]
Invero la condivisibile astratta distinzione tra contratto d'opera professionale e procura alle liti si pone come deroga alla presunzione di coincidenza tra i due negozi e, di conseguenza, di identità tra chi conferisce la seconda e chi stipula, in qualità di cliente, il primo (cfr. sul punto: Cass. 25816/2011; Cass. a 4489/2010; Cass. n. 24010/2004, pur richiamata dalla parte ricorrente): va dunque stabilita in concreto la ricorrenza dell'una piuttosto che dell'altra fattispecie, soprattutto nel caso, come quello in esame, in cui la parte, che debba essere rappresentata e difesa in un giudizio destinato a svolgersi in una città diversa da quella della propria residenza, non conoscendo legali di quel Foro, si rivolga ad un professionista più a lei prossimo, e che sia poi quest'ultimo a metterla in corrispondenza con un legale del Foro ove deve aver luogo il processo, al quale poi la parte medesima conferisce il mandato ad litem in tale ipotesi e dunque astrattamente ipotizzabile sia che la stessa parte abbia inteso intrattenere un rapporto di clientela unicamente con il professionista che già conosceva, ed abbia conferito al legale dell'altro Foro soltanto la procura tecnicamente necessaria all'espletamento della rappresentanza giudiziaria, sia invece che abbia inteso direttamente conferire ad entrambi i legali il mandato di patrocinio (oltre che la procura ad litem), o che abbia comunque inteso conferirlo anche al legale del l'oro della causa, per il tramite del professionista della città di sua residenza.
Per sostenere dunque l'esistenza della prima fattispecie, deve essere allegata e poi provata l'esistenza di un accordo - non necessariamente trilatero - in forza del quale l'avvocato conferitario della procura si obblighi a richiedere il compenso al proprio corrispondente e non al cliente finale: ma di tale accordo peraltro nulla viene detto nel ricorso.
L'invocata disposizione del codice deontologico non apporta poi alcun contributo favorevole alla tesi della ricorrente in quanto si limita a sottolineare che, qualora sia un terzo, che non sia anche un difensore o patrocinatore della parte sostanziale, ad agire nell'interesse di quest'ultima, l'efficacia dell'affidamento dell'incarico al conferitario della procura alle liti è subordinata al consenso della medesima parte: nella fattispecie appare acclarato - e comunque sottinteso dal tenore della linea difensiva della ricorrente che ha sempre sottolineato il già operato soddisfacimento delle competenze professionali - che il [...] operasse e potesse operare come difensore in senso tecnico della F..
Se dunque la ricorrente neppure deduce l'esistenza di un accordo tra [...] e l' A. nei termini sopra indicati e, ciò nonostante, ammette di aver sottoscritto la procura in favore del secondo, appare non suscettibile di sfavorevole scrutinio la motivazione del Tribunale là dove ha ritenuto la irrilevanza dei mezzi di prova proposti, pur ritenendo il relatore opportuno precisare che detta non rilevanza non discendeva soltanto dalla presunzione di coincidenza tra conferente la procura e parte del rapporto di mandato professionale quanto piuttosto dalla constatazione che le richieste istruttorie non erano dirette a fornire la dimostrazione dell'esistenza di un ipotetico accordo parallelo al conferimento della procura - e, come visto, derogatorio rispetto agli effetti normalmente da questa discendenti - quanto piuttosto a chiarire le modalità dell'incontro professionale tra il [...] e l'avv. A. nonchè l'apporto professionale nella trattazione della causa."
Cass. civ. VI - 2, Ord., 11-07-2012, n. 11700
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