"Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2272, 2274 e 2286 c.c.) nonchè l'omissione o carenza o contraddittorietà di motivazione (senza tuttavia precisare in relazione a quali fatti tale censura viene formulata). A sostegno di tale mezzo, deduce che, dopo la deliberazione di scioglimento di una società di persone, resta preclusa la possibilità di procedere alla esclusione di un socio.
Il motivo, in effetti esclusivamente basato su tale questione di diritto, non merita accoglimento. Questa Corte ha già avuto modo di esaminare la questione qui sollevata, ed ha ritenuto che, durante la fase di liquidazione della società di persone, non vi sono ostacoli all'applicabilità dell'art.2286 cod. civ., e conseguentemente che il socio che si sia reso colpevole di gravi inadempienze può, anche durante lo stato di liquidazione, essere escluso dalla compagine sociale (cfr. Sez. 1 n.6410/1996). A tale indirizzo interpretativo, pur non unanime (Sez. 1 n.3982/1980 ha viceversa ritenuto che lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio trova ostacolo nel passaggio della società in una fase diretta alla liquidazione di tutti i soci), il Collegio intende dare continuità, essendo fondato su argomenti del tutto condivisibili. Invero, lo scioglimento segna solo il passaggio ad una nuova fase, nella quale la società permane come gruppo organizzato ed i soci continuano ad essere titolari di diritti e di obblighi; deve escludersi che un principio di prevalenza delle cause di scioglimento della società rispetto allo scioglimento del singolo rapporto sociale possa desumersi dall'art.2270 comma 2 cod. civ., che invece esprime il ben diverso principio della impossibilità di ottenere, dopo lo scioglimento della società, la liquidazione della quota ai sensi dell'art. 2289 c.c.; ed infine, appare contrario ai principi che reggono l'esecuzione del contratto di società - che da vita alla costituzione di una comunione di interessi, in base alla quale l'interesse del singolo è subordinato all'interesse della maggioranza - ritenere che comportamenti di un socio in danno degli altri o della società nel suo complesso possano restare senza conseguenze sul piano giuridico durante la fase della liquidazione."
Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-06-2012, n. 8860
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