29 maggio 2012

Adempimento dell'obbligazione pecuniaria con un altro sistema di pagamento e rifiuto del creditore

"Con l'unico motivo di ricorso, è dedotta la violazione degli artt. 1277 - 2730 c.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3; è dedotto altresì error in procedendo, con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell'art. 112 c.p.c.. Assume la ricorrente che erroneamente la Corte capitolina avrebbe ritenuto che l'invio dell'assegno postale di lire 5.032.057 avrebbe estinto l'obbligazione nei confronti dell'avv. T., dal momento che risulta che l'assegno non venne mai incassato, ma venne restituito alla debitrice perchè ritenuto incongruo; aggiunge che anche il secondo assegno emesso da Poste Italiane S.p.A. in suo favore non venne mai posto all'incasso. Data tale situazione, la ricorrente deduce che, anche a voler ritenere contrario a buona fede il rifiuto del/i pagamento/i offerti dalla debitrice, si dovrebbe ritenere comunque persistente il diritto di credito dell'avv. T., quanto meno per la sorte capitale (essendosi invece caducati il diritto agli interessi di mora, nonchè il diritto alle spese di precetto e pignoramento); e pertanto si dovrebbe ritenere legittima l'azione espropriativa intrapresa dalla stessa creditrice al solo fine di ottenere il pagamento della sorte capitale.


Il motivo è infondato


Non sussiste il contrasto di giurisprudenza paventato in ricorso, in particolare con riferimento alle statuizioni di questa Corte a Sezioni Unite sopra menzionate: non è condivisibile l'assunto della ricorrente secondo cui con la prima delle decisioni si sarebbe affermato che tra gli strumenti legali di estinzione delle obbligazioni pecuniarie non rientri l'assegno bancario e con la seconda, invece, si sarebbe affermata l'efficacia solutoria di quest'ultimo. Piuttosto, nè l'una nè l'altra hanno ritenuto l'immediata efficacia estintiva dell'obbligazione, con effetto liberatorio per il debitore, del pagamento con assegno circolare (Cass. S.U. n. 26617/07) o bancario (Cass. n. 13658/10), ma entrambe hanno concluso nel senso che il solo fatto dell'adempimento da parte del debitore, della propria obbligazione pecuniaria con un altro sistema di pagamento (ovverossia di messa a disposizione del valore monetario spettante)- sistema che comunque assicuri ugualmente la disponibilità della somma dovuta - non legittima affatto il creditore a rifiutare il pagamento stesso essendo all'uopo necessario che il rifiuto sia sorretto anche da un giustificato motivo , che il creditore deve allegare ed all'occorrenza anche provare (secondo quanto si legge nella sentenza a S.U. del 2010, che, in motivazione, dichiaratamente richiama i principi già espressi dalla sentenza a S.U. del 2007)."

Cass. civ. Sez. VI, Ord., 25-05-2012, n. 8374


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